Art. 9
1. La Giunta regionale approva il bando annuale degli interventi di cui al capo II, sentito il Comitato di cui all'articolo 10.
4. Con il bando annuale di cui al comma 1, sono definiti criteri e modalità per l'individuazione delle categorie di soggetti beneficiari, nonché delle tipologie di interventi e spese ammissibili, per la presentazione delle domande, la erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 214, L. R. 14/2012 , a decorrere dall'anno 2013.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 10, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 10, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
4 Rubrica dell'articolo modificata da art. 6, comma 2, lettera a), L. R. 17/2016
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 2, lettera b), L. R. 17/2016
6 Comma 2 abrogato da art. 6, comma 2, lettera c), L. R. 17/2016
7 Comma 3 abrogato da art. 6, comma 2, lettera c), L. R. 17/2016
8 Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 2, lettera d), L. R. 17/2016