Art. 7
(Interventi nel settore istruzione)
1. Nel settore dell'istruzione, al fine di concorrere all'arricchimento dell'offerta formativa, proposta anche dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nel rispetto della loro autonomia, la Regione promuove e sostiene progetti didattici diretti alla valorizzazione e alla conoscenza dei dialetti di cui all'articolo 2, anche ai fini dell'apprendimento della storia e delle tradizioni locali, e l'acquisizione nelle biblioteche scolastiche di testi e materiale documentale relativi al settore.