Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 10
 (Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta)
4. Il Comitato dura in carica per la legislatura. I componenti possono essere rieletti.
5. Il Comitato adotta un regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori.
7. Il Comitato č costituito entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 6, comma 7, L. R. 15/2014
2 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 3, lettera a), L. R. 17/2016
3 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 17/2016
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 24, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 24, lettera b), numero 1), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 9, comma 24, lettera b), numero 2), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7 Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 9, comma 24, lettera b), numero 3), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.