Legge regionale 17 febbraio 2010 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali.

Art. 4

(Vendita dei prodotti agricoli regionali negli esercizi commerciali)

1. La Regione favorisce la creazione di spazi destinati alla vendita esclusiva di prodotti agricoli regionali nell'ambito degli esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari.

2. Per l'allestimento degli spazi di cui al comma 1 l'ERSA fornisce supporto tecnico e logistico agli esercizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h), i) e j), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<< Disciplina organica del turismo>>), anche inseriti in centri commerciali al dettaglio o in complessi commerciali, che:

a) stipulano contratti per la fornitura di prodotti agricoli regionali;

b) stipulano un'apposita convenzione per aderire al progetto di immagine coordinata di cui all'articolo 6, comma 4, per la promozione dei prodotti agricoli regionali.

3. Con riguardo agli esercizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge regionale 29/2005, con il regolamento di cui all'articolo 7 è assicurata l'applicazione di criteri di priorità a favore delle attività commerciali site nei Comuni con minore popolazione residente.