Legge regionale 17 febbraio 2010 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali.

Art. 3

(Vendita diretta dei prodotti agricoli regionali)

1. La Regione favorisce l'organizzazione, l'allestimento e la promozione di mercati rurali periodici, detti anche "farmer markets", per la vendita diretta ed esclusiva di prodotti agricoli regionali nei Comuni singoli o associati con popolazione superiore a 5.000 abitanti che mettono a disposizione apposite aree pubbliche.

(1)

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA):

a) fornisce il necessario supporto tecnico e logistico, sulla base di convenzioni stipulate con i Comuni;

b) promuove azioni di coordinamento con i Comuni al fine di armonizzare i periodi di attività dei mercati rurali.

3. La Regione promuove altresì, con le modalità di cui all'articolo 6, la vendita diretta, in appositi locali delle aziende agricole site sul territorio regionale, dei prodotti ottenuti per almeno l'80 per cento nell'azienda medesima.

Note:

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 26, L. R. 14/2016