Art. 7
(Regolamento di attuazione)
1.
Con uno o pił regolamenti da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuati:
a) criteri e modalitą per lo svolgimento dell'attivitą di supporto tecnico e logistico nella realizzazione dei mercati rurali di cui all'articolo 3, comma 1;
b) criteri e modalitą per lo svolgimento dell'attivitą di supporto tecnico e logistico per l'allestimento degli spazi adibiti alla vendita dei prodotti agricoli regionali negli esercizi di cui all'articolo 4;
c) criteri e modalitą per l'assegnazione del contrassegno di cui all'articolo 5;
d)
( ABROGATA )
e) modalitą per lo svolgimento dei controlli derivanti dall'applicazione della presente legge.
2. Ove necessario, le norme regolamentari di cui al comma 1 sono notificate alla Commissione europea ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Note:
1 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 10, L. R. 5/2013 , che introduce il comma 57 quater all'art. 6, L.R. 1/2004.