Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali.
Art. 6
 (Promozione dei prodotti agricoli regionali)
2. La Regione, nell'ambito delle attività promozionali dell'ERSA, realizza appositi circuiti per la diffusione e la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali.
4. Al fine di favorire la riconoscibilità dei prodotti agricoli regionali e delle relative forme di impiego e vendita, l'ERSA adotta un progetto di immagine coordinata per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
Note:
1 Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 2, comma 29, L. R. 11/2011
2 Comma 1 abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 5/2013 , che introduce il comma 57 quater all'art. 6, L.R. 1/2004.
3 Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 1, comma 10, L. R. 5/2013 , che introduce il comma 57 quater all'art. 6, L.R. 1/2004.