<<1. Per ottenere i contributi di cui all'articolo 1, i Comuni e gli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, nella preparazione dei pasti utilizzano prevalentemente almeno una delle seguenti tipologie di materie prime: a) produzioni ottenute da coltivazioni e trasformazioni biologiche, certificate ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del
regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, provenienti per almeno il 20 per cento da aziende singole o associate con sede operativa o unitā tecnica produttiva in regione;
b) prodotti dichiarati tipici con appositi decreti ministeriali o dichiarati tradizionali ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'
articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), provenienti esclusivamente da aziende singole o associate con sede operativa o unitā tecnica produttiva in regione;
c) prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta) certificati ai sensi del
regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, o STG (specialitā tradizionale garantita) certificati ai sensi del
regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, provenienti esclusivamente da aziende singole o associate con sede operativa o unitā tecnica produttiva in regione.>>.