Art. 5
(Impiego dei prodotti agricoli regionali da parte di imprese esercenti attivitą di ristorazione e delle strutture ricettive)
1. Al fine di favorire l'utilizzo di prodotti agricoli regionali, la Regione istituisce, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, un contrassegno per l'identificazione delle imprese esercenti attivitą di ristorazione e delle strutture ricettive operanti in regione che garantiscono l'impiego di prodotti agricoli regionali.