Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010).
Art. 6
 (Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive)
2.
L'articolo 11 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Contributi, finanziamenti e interventi regionali diretti)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, per sostenere l'organizzazione di manifestazioni, di corsi di formazione e aggiornamento di tecnici, dirigenti e atleti, per iniziative di informazione, educazione e promozione a un corretto esercizio delle attività fisico-motorie, anche attraverso studi, ricerche, convegni e pubblicazioni in tema di sport e tempo libero, nonché per attività a carattere promozionale, di interesse turistico e culturale, attinenti allo sport.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi solo per manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, per sostenere l'organizzazione delle manifestazioni sportive più importanti e prestigiose per il territorio della Regione.
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport, approva il programma degli interventi di cui al comma 3 e determina con cadenza annuale le percentuali dei contributi di cui al comma 3.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai soggetti di cui ai commi 1 e 3, per la realizzazione di iniziative sportive di rilievo regionale, nazionale e internazionale.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, anche direttamente, gli interventi di cui ai commi 1 e 3.>>.

3.
L'articolo 12 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Concessione e rendicontazione dei contributi e finanziamenti)
2. Le domande di contributo relative a eventi straordinari, non ripetitivi, di rilevanza regionale, nazionale o internazionale, sono presentate entro il quindicesimo giorno precedente l'evento e possono essere accolte nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio.
3. I contributi di cui al comma 1, di importo non superiore a 20.000 euro, sono erogati in via anticipata e in unica soluzione.
5. Il termine di cui al comma 4 è prorogabile, su istanza motivata del soggetto beneficiario, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni.
6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 4 o la mancata realizzazione della manifestazione o dell'attività, comportano la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme eventualmente erogate, con le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000. Nel caso in cui la mancata realizzazione della manifestazione o dell'attività non sia dovuta a causa di forza maggiore, la revoca del contributo comporta l'esclusione dai contributi di cui all'articolo 11, per i tre anni successivi alla data del provvedimento di revoca.>>.

5. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 184, della legge regionale 1/2005, è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 6034 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
6. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comitato organizzatore dei giochi estivi della gioventù di Alpe Adria - Pordenone 2010, un finanziamento per l'organizzazione dell'edizione 2010 dei giochi estivi della gioventù di Alpe Adria.
7. La domanda per la concessione del finanziamento previsto al comma 6è presentata, alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro il 31 gennaio 2010, corredata della relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, del 70 per cento del finanziamento e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione del saldo del finanziamento.
8. Per le finalità previste al comma 6è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
10. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 129, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 9, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6186 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
13. Per le finalità di cui al comma 11è autorizzato il limite d'impegno ventennale di 60.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, con l'onere complessivo di euro 180.000 per le annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 6033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2029 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
15. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 16, della legge regionale 9/2008, come modificato dal comma 14, fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.5047 e al capitolo 5397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.
19. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 7, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 18, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 6188 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
23. All'articolo 23 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5 (Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Per le finalità previste al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere agli organismi regionali primari di produzione teatrale e musicale sostenuti dal Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), nonché agli organismi pubblici e privati che per il ruolo primario di servizio culturale svolto nel Friuli Venezia Giulia sono stati beneficiari di contributi regionali continuativi nell'ultimo triennio, la propria garanzia fideiussoria sui mutui che gli organismi medesimi assumono per il finanziamento dei rispettivi programmi di attività istituzionale con i propri enti tesorieri o con gli istituti di credito che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari. I mutui ammessi alla garanzia regionale non devono superare complessivamente, per l'insieme degli organismi indicati, l'importo di 5 milioni di euro.

24. Per le finalità previste all'articolo 23, comma 1 bis, della legge regionale 5/2008, come inserito dal comma 23, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5048 e del capitolo 1748 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.
25. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 7, della legge regionale 1/2007 è autorizzata la spesa di 30.000 euro a favore della Parrocchia di San Francesco d'Assisi di Castello di Porpetto a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 6195 di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.
30. Per le finalità indicate all'articolo 4, comma 1 bis, della legge regionale 18/2006, come aggiunto dal comma 29, è autorizzata la spesa complessiva di 15.500.000 euro per gli anni dal 2010 al 2017, con l'onere di 5.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate dal 2010 al 2012, suddiviso in ragione di 1.500.000 euro per l'anno 2010 e di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5055 e del capitolo 5348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2017 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.
31. Al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di salvaguardia del patrimonio mondiale UNESCO Dolomiti, la Regione è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, unitamente alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno e alle Province di Udine e Pordenone, alla istituzione della Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO e a contribuire alla dotazione del fondo patrimoniale e alle attività della Fondazione con apposito conferimento finanziario. Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione, lo schema dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione sono approvati dalla Giunta regionale.
32. Per le finalità previste dal comma 31è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5055 e del capitolo 5452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
33. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'allegata tabella P degli enti e organizzazioni riconosciuti di rilevanza primaria della minoranza slovena.
34. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007, è autorizzato lo stanziamento di 200.000 euro per l'esercizio 2010.
35. Per le finalità previste dal comma 33è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5044 e al capitolo 5671 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
36. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'anno 2010 la quota parte dello stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati, destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima, è fissata in 1.400.000 euro.
37. Gli oneri derivanti dal comma 36fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.5046 e al capitolo 5570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.
39. Gli oneri derivanti dal comma 38, fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.5046 e al capitolo 5570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.
41. Gli oneri derivanti dall'articolo 14, comma 1 bis, della legge regionale 11/2007, come aggiunto dal comma 40, fanno carico all'unità di bilancio 5.5.1.5060 e al capitolo 4993 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.
45. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella F.
Note:
1 Alla lettera d) del comma 9 dopo le parole <<a fronte delle spese sostenute>> sono inserite le seguenti: <<sono soppresse>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 17/2/2010, n. 7.
2 Parole aggiunte al comma 27 da art. 4, comma 18, L. R. 12/2010
3 Parole aggiunte al comma 26 da art. 6, comma 1, L. R. 12/2010
4 Comma 11 sostituito da art. 168, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
5 Comma 12 sostituito da art. 168, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
6 Parole aggiunte al comma 20 da art. 11, comma 107, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
7 Parole soppresse al comma 20 da art. 11, comma 107, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
8 Comma 16 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ff), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
9 Comma 17 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ff), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
10 Comma 20 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ff), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
11 Comma 21 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ff), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
12 Comma 22 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ff), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
13 Comma 26 abrogato da art. 6, comma 16, L. R. 20/2015
14 Comma 27 abrogato da art. 6, comma 16, L. R. 20/2015
15 Comma 28 abrogato da art. 6, comma 16, L. R. 20/2015