Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010).
Art. 4
 (Finalità 3 - Gestione del territorio)
2. I Comuni di cui al comma 1disciplinano con regolamento le modalità di presentazione delle domande di contributo, i relativi criteri di valutazione, nonché il procedimento di concessione e di rendicontazione dei contributi.
3. Per le finalità previste dal comma 1è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 3.5.1.1073 e del capitolo 3397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo pluriennale costante per la durata di quindici anni per la messa in sicurezza e il risanamento della viabilità relativa a Corso Verdi in Gorizia anche a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi, per l'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi finanziati.
5. La domanda di contributo di cui al comma 4è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
6. Per le finalità previste dai commi 4 e 5 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 94.576,66 euro annui a decorrere dall'anno 2010, con l'onere complessivo di 283.729,98 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e del capitolo 3337 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2024 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.
8. Le modalità di convenzione con i gestori dei servizi di trasporto e di applicazione del comma 7sono definite dalla Direzione centrale competente.
9. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 7fanno carico all'unità di bilancio 3.7.1.1067 e al capitolo 3959 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 10 e 11 fanno carico all'unità di bilancio 3.7.2.5036 e al capitolo 3819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia per le spese di funzionamento.
14. Per le finalità previste dal comma 13è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2005 e del capitolo 6025 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 90.000 euro alla Provincia di Pordenone e un finanziamento di 60.000 euro all'Autorità di bacino regionale della Regione Friuli Venezia Giulia istituita dal titolo II, capo II, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), per la realizzazione di attività di rilevazione del territorio regionale mediante riprese terrestri o aeree con apparecchiature laser scanner, finalizzate alla salvaguardia ambientale e idrogeologica del territorio stesso.
16. Per le finalità previste dal comma 15è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 3.10.2.2005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, suddivisa in ragione di 60.000 euro sul capitolo 9868, relativamente all'Autorità di bacino regionale, e in ragione di 90.000 euro sul capitolo 9870, relativamente alla provincia di Pordenone.
19. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 8, comma 4, lettera f ter), della legge regionale 15/2007, come inserito dal comma 17, e del disposto di cui all'articolo 9, comma 2 ter, della legge regionale 15/2007, come inserito dal comma 18, fanno carico all'unità di bilancio 3.10.2.2007 e al capitolo 2272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
24. Al fine di agevolare la realizzazione di infrastrutture destinate al servizio del trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi a tal fine concessi a Enti pubblici anche nel caso in cui le opere non siano iniziate entro i termini di rendicontazione stabiliti dal decreto di concessione.
26. Con il provvedimento di conferma del contributo sono stabiliti i nuovi termini di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle opere.
30. Ai fini di cui al comma 29gli enti di diritto privato interessati presentano all'Amministrazione regionale la domanda di conferma del contributo nella quale sono indicati gli estremi del decreto di concessione, l'ente pubblico beneficiario, l'importo del contributo e l'intervento finanziato, corredata della deliberazione attestante la trasformazione dell'ente pubblico in ente di diritto privato.
32.
L'articolo 29 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), è abrogato.

33.
Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), dopo le parole << anticipazioni erogate>> sono inserite le seguenti: << compresi i rientri delle anticipazioni erogate ai sensi della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica),>>.

34.
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), sono aggiunti i seguenti:
2 ter. Fermo restando quanto previsto dal capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive modifiche, le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate dai Consorzi e dall'EZIT mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con eccezione di quanto previsto all'articolo 23, comma 1, lettera g), del medesimo decreto in ordine all'obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.>>.

(1)
35. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella D.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 19 il riferimento al "comma 8" è stato corretto in "comma 4"
Note:
1 Al comma 34 4 le parole <<Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3>> devono correttamente intendersi come <<Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3>> e, conseguentemente la numerazione dei commi aggiunti assume la numerazione 2bis e 2 ter, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 17/2/2010, n. 7.
2 Parole aggiunte al comma 22 da art. 4, comma 1, L. R. 8/2010
3 Comma 15 bis aggiunto da art. 4, comma 14, L. R. 12/2010
4 Comma 15 ter aggiunto da art. 4, comma 14, L. R. 12/2010
5 Parole soppresse al comma 7 da art. 5, comma 14, L. R. 12/2010
6 Parole sostituite al comma 25 da art. 5, comma 15, L. R. 12/2010
7 Parole sostituite al comma 21 da art. 74, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
8 Comma 21 bis aggiunto da art. 74, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
9 Parole sostituite al comma 1 da art. 131, comma 1, L. R. 17/2010
10 Integrata la disciplina del comma 22 da art. 21, comma 1, lettera l), L. R. 10/2012
11 Comma 21 abrogato da art. 12, comma 27, lettera b), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
12 Comma 21 bis abrogato da art. 12, comma 27, lettera b), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
13 Comma 22 abrogato da art. 12, comma 27, lettera b), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
14 Comma 23 abrogato da art. 12, comma 27, lettera b), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
15 Comma 20 abrogato da art. 17, comma 8, lettera c), L. R. 26/2015
16 Comma 33 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
17 Con DGR 1591/16 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione di ARES Srl.
18 Parole soppresse al comma 10 da art. 6, comma 18, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
19 Parole soppresse al comma 11 da art. 6, comma 18, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
20 Parole aggiunte al comma 10 da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
21 Parole sostituite al comma 11 da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020