Art. 16
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2010.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 14, commi 15 e 16, esplicano i loro effetti dal 31 dicembre 2009.