Art. 15
(Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle tabelle da B a M e dagli articoli da 2 a 10 e da 12 a 14 - escluse quelle recanti autonoma copertura - e alle riduzioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 1, tabella A, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle tabelle da B a M e dagli articoli da 2 a 10 e da 12 a 14 e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1, tabella A.