Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010).
Art. 13
 (Finalità 11 - Funzionamento della Regione)
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 158, comma 1, della legge regionale 8/1995, come modificato dal comma 5, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010:
a) UB 11.3.2.1180 - capitolo 1492;
b) UB 11.3.2.1189 - capitoli 180 e 182.
7. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421):
c)
dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti:

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 42 ter della legge regionale 18/1996, come inserito dal comma 7, lettera c), fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
9. Ai fini di un contenimento, con efficacia immediata, della spesa, la disciplina di cui all'articolo 42 bis della legge regionale 18/1996, come inserito dal comma 7, lettera c), si applica a tutti i rapporti di lavoro, anche a tempo determinato, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. La disciplina di cui agli articoli 42 bis e 42 ter della legge regionale 18/1996, come inseriti dal comma 7, lettera c), trova applicazione anche nelle altre Amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.
10. Al fine di favorire il ricambio generazionale e il contenimento della spesa, per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 il personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, con contratto di lavoro a tempo indeterminato può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni. La richiesta di esonero dal servizio è presentata dai soggetti interessati a condizione che entro l'anno solare di presentazione della medesima sia raggiunto il requisito minimo contributivo di anzianità; la richiesta non è revocabile. Le amministrazioni hanno facoltà di accogliere la richiesta, valutate le proprie esigenze funzionali.
11. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al 50 per cento di quello in godimento al momento del collocamento nella nuova posizione, per competenze fisse e accessorie, a esclusione di quelle direttamente collegate alla prestazione lavorativa o spettanti una tantum. Il personale collocato in esonero dal servizio non può ricevere incarichi lavorativi retribuiti di alcun tipo presso le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale; in ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.
22. I limiti di cui al comma 20e il divieto di cui al comma 21possono essere derogati per specifiche esigenze manifestate dagli enti del Servizio sanitario regionale previa autorizzazione del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali di cui all'articolo 10 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), dando in tal caso priorità a processi di mobilità tra gli enti medesimi. Analoga autorizzazione deve essere ottenuta per la copertura dei posti dei responsabili di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale di tutti i ruoli dando anche in tal caso priorità a processi di mobilità tra gli enti medesimi.
23. In relazione alle disposizioni di cui ai commi dal 14 al 22, le graduatorie di pubblici concorsi banditi dalle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e dagli enti del Servizio sanitario regionale, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate, alle relative scadenze, di due anni.
24.
L'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale di cui all'articolo 128 della legge regionale 13/1998, è soppressa a decorrere dall'1 marzo 2010; la Regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Agenzia alla data del 28 febbraio 2010.

25. A decorrere dall'1 marzo 2010 cessano gli organi e il direttore dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale. La struttura direzionale della Regione competente in materia di personale provvede alla liquidazione dell'Agenzia medesima secondo le modalità e i termini definiti dalla Giunta regionale.
26. Il personale in servizio alla data del 28 febbraio 2010 con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale è inquadrato, dall'1 marzo 2010, in Regione nella categoria e posizione economica rivestite con conservazione dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento a eccezione dei trattamenti connessi all'esercizio di specifiche funzioni o incarichi.
36. In relazione al disposto di cui al comma 34, l'indennità di vacanza contrattuale annua lorda riferita al rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro per il triennio 2010-2012, è corrisposta, per il 2010, in misura corrispondente allo 0,50 per cento dello stipendio tabellare annuo lordo di ogni posizione economica.
37.
A decorrere dall'1 marzo 2010 il riferimento, operato in leggi, regolamenti, atti o contratti, all'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (ARERAN) si intende riferito, per quanto compatibile, alla Delegazione trattante pubblica di comparto; a decorrere dalla medesima data sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

b) i commi 4 e 5 dell'articolo 16 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);
c) i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 bis, 12 ter, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dell'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN). Disposizioni concernenti il consigliere di parità);
d) i commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 (Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici);
e) l'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale);
f) l'articolo 15 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali);
g) gli articoli 13 e 14 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale).
(2)
38.
All'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), dopo il terzo commaè aggiunto il seguente:

41. Ai rappresentanti regionali in seno al Comitato misto paritetico (CoMiPar) di cui alla legge 24 dicembre 1976 n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari), e ai loro supplenti, anche per le attività previste dall'articolo 10, comma 14, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), spetta un gettone di presenza, oltre all'eventuale trattamento di missione, nella misura prevista per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
42. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 41fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 9820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
46. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 3187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
47. Al fine di garantire la continuità operativa del <<Fondo Speciale per l'Obiettivo 2 2000-2006>> previsto dall'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 (Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato) e sulla base di quanto disposto dalla Convenzione stipulata con Friulia SpA in data 10 maggio 2002, repertorio n. 7564, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare la stessa al 31 dicembre 2012.
48. Al fine di garantire la continuità operativa del <<Fondo Speciale per l'Obiettivo 2 1997-1999>> previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), e sulla base di quanto disposto dalla Convenzione stipulata con Friulia SpA in data 4 giugno 1998, repertorio n. 6927, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare la stessa al 31 dicembre 2010 e a erogare a Friulia SpA la somma di 10.000 euro per l'anno 2010.
49. Gli adempimenti connessi con l'attuazione degli interventi di cui ai commi 47 e 48 sono demandati alla Direzione centrale attività produttive, servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale.
50. Per le finalità previste dal comma 47è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
51. Per le finalità previste dal comma 48è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
53. Il finanziamento di cui al comma 52è commisurato al valore della componente negativa di reddito, conseguente alla dismissione dei beni acquisiti con risorse proprie di ARPA e iscritti nel registro cespiti ammortizzabili nonché alla cessione dei beni gestiti a magazzino dall'OSMER, risultante dal rendiconto trimestrale di valutazione dell'andamento economico, finanziario e gestionale di ARPA riferito al 30 settembre 2009.
54. Il finanziamento di cui al comma 52, è concesso sulla base dei dati riportati, ai sensi del comma 8, nel rendiconto trimestrale approvato dal Direttore generale di ARPA ed è erogato sulla base delle minusvalenze registrate nel bilancio d'esercizio 2009 di ARPA approvato dalla Giunta regionale.
55. Per le finalità previste dal comma 52, è autorizzata la spesa di 290.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 2011 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
58. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui all'allegata tabella L.
Note:
1 Al comma 12 le parole <<della legge 2 febbraio 1968, n. 52 (Modificazioni alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331, sulla autorizzazione all'istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato)>> devono correttamente intendersi come <<della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 20/1/2010, n. 3.
2 Alla lettera c) del comma 37 le parole <<della legge regionale 7 febbraio 2001, n. 2>> devono correttamente intendersi come <<della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 17/2/2010, n. 7.
3 Integrata la disciplina del comma 13 da art. 10, comma 20, L. R. 12/2010
4 Parole sostituite al comma 13 da art. 10, comma 21, L. R. 12/2010
5 Comma 14 interpretato da art. 12, comma 14, L. R. 12/2010
6 Comma 15 interpretato da art. 12, comma 14, L. R. 12/2010
7 Comma 16 interpretato da art. 12, comma 14, L. R. 12/2010
8 Numero 3) della lettera b) del comma 16 sostituito da art. 12, comma 15, lettera a), L. R. 12/2010
9 Numero 5 bis) della lettera b) del comma 16 aggiunto da art. 12, comma 15, lettera b), L. R. 12/2010
10 Parole sostituite al comma 17 da art. 12, comma 15, lettera c), L. R. 12/2010
11 Numero 1) della lettera a) del comma 16 abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
12 Parole aggiunte al numero 4) della lettera b) del comma 16 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
13 Numero 7 bis) della lettera b) del comma 16 aggiunto da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
14 Comma 17 bis aggiunto da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010
15 Parole aggiunte al comma 19 da art. 24, comma 1, lettera e), L. R. 17/2010
16 Lettera b) del comma 21 abrogata da art. 24, comma 1, lettera f), L. R. 17/2010
17 Comma 21 bis aggiunto da art. 24, comma 1, lettera g), L. R. 17/2010
18 Parole aggiunte al comma 40 da art. 24, comma 1, lettera h), L. R. 17/2010
19 Comma 56 abrogato da art. 64, comma 36, L. R. 17/2010
20 Comma 57 abrogato da art. 64, comma 36, L. R. 17/2010
21 Comma 22 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
22 Comma 22 ter aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
23 Comma 19 bis aggiunto da art. 14, comma 28, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
24 Numero 01) della lettera b) del comma 16 aggiunto da art. 14, comma 43, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
25 Numero 3 bis) della lettera b) del comma 16 aggiunto da art. 14, comma 43, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
26 Comma 16 bis aggiunto da art. 14, comma 43, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
27 Parole sostituite al comma 17 da art. 14, comma 43, lettera d), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
28 Parole sostituite al comma 17 da art. 14, comma 43, lettera e), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
29 Parole soppresse al comma 17 da art. 14, comma 43, lettera f), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
30 Parole sostituite al comma 40 da art. 14, comma 43, lettera g), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
31 Derogata la disciplina del comma 16 da art. 14, comma 45, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
32 Parole sostituite al comma 13 da art. 14, comma 61, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
33 Numero 7 ter) della lettera b) del comma 16 aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 3/2011
34 Comma 16 .1 aggiunto da art. 10, comma 10, lettera a), L. R. 11/2011
35 Parole sostituite al comma 17 da art. 10, comma 10, lettera b), L. R. 11/2011
36 Parole sostituite al comma 10 da art. 12, comma 27, lettera a), L. R. 11/2011
37 Parole sostituite al comma 10 da art. 12, comma 27, lettera b), L. R. 11/2011
38 Comma 12 bis aggiunto da art. 12, comma 27, lettera c), L. R. 11/2011
39 Parole aggiunte al comma 17 da art. 12, comma 27, lettera d), L. R. 11/2011
40 Vedi la disciplina transitoria del comma 18, stabilita da art. 12, comma 28, L. R. 11/2011
41 Derogata la disciplina del comma 16 da art. 12, comma 36, L. R. 11/2011
42 Comma 14 bis aggiunto da art. 13, comma 51, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
43 Numero 1 bis) della lettera a) del comma 16 bis aggiunto da art. 13, comma 51, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
44 Integrata la disciplina del numero 1 bis) della lettera a) del comma 16 bis da art. 13, comma 52, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
45 Comma 14 sostituito da art. 15, comma 3, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
46 Parole sostituite al comma 16 da art. 15, comma 3, lettera b), numero 1), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
47 Numero 4 bis) della lettera a) del comma 16 aggiunto da art. 15, comma 3, lettera b), numero 2), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
48 Parole sostituite al comma 16 .1 da art. 15, comma 3, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
49 Parole sostituite al comma 17 da art. 15, comma 3, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
50 Parole sostituite al comma 40 da art. 15, comma 3, lettera e), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
51 Integrata la disciplina del comma 18 da art. 15, comma 4, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
52 Derogata la disciplina del comma 16 da art. 15, comma 5, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
53 Numero 4 ter) della lettera a) del comma 16 aggiunto da art. 12, comma 24, L. R. 14/2012
54 Derogata la disciplina del comma 16 da art. 13, comma 10, L. R. 14/2012
55 Parole sostituite al comma 14 da art. 12, comma 6, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
56 Parole sostituite al comma 16 da art. 12, comma 6, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
57 Parole sostituite al comma 16 .1 da art. 12, comma 6, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
58 Numero 1 ter) della lettera a) del comma 16 bis aggiunto da art. 12, comma 6, lettera d), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
59 Numero 4 bis) della lettera b) del comma 16 bis aggiunto da art. 12, comma 6, lettera e), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
60 Parole sostituite al comma 17 da art. 12, comma 6, lettera f), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
61 Parole soppresse al comma 17 da art. 12, comma 6, lettera f), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
62 Parole sostituite al comma 19 da art. 12, comma 6, lettera g), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
63 Parole sostituite al comma 40 da art. 12, comma 6, lettera h), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
64 Derogata la disciplina del comma 16 da art. 12, comma 9, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
65 Parole aggiunte al numero 1) della lettera b) del comma 16 da art. 7, comma 3, L. R. 5/2013
66 Parole sostituite al comma 33 da art. 10, comma 7, L. R. 5/2013
67 Numero 1 quater) della lettera a) del comma 16 bis aggiunto da art. 11, comma 18, L. R. 5/2013
68 Comma 18 interpretato da art. 12, comma 28, L. R. 6/2013
69 Derogata la disciplina del comma 16 da art. 12, comma 36, L. R. 6/2013
70 Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a seguito dell'abrogazione art. 3, L.R. 54/1973.
71 Comma 2 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a seguito dell'abrogazione art. 3, L.R. 54/1973.
72 Comma 16 ter aggiunto da art. 39, comma 1, L. R. 21/2013
73 Parole sostituite al comma 40 da art. 12, comma 8, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
74 Numero 3 ter) della lettera b) del comma 16 aggiunto da art. 12, comma 10, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
75 Vedi la disciplina transitoria del numero 3 ter) della lettera b) del comma 16, stabilita da art. 12, comma 11, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
76 Parole sostituite al comma 17 da art. 12, comma 12, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
77 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 24 marzo 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 15 del 2 aprile 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 43 dell'art. 14, L.R. 22/2010, che ha apportato modifiche al presente comma.
78 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 24 marzo 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 15 del 2 aprile 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 43 dell'art. 14, L.R. 22/2010, che ha apportato modifiche al presente comma.
79 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 24 marzo 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 15 del 2 aprile 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 43 dell'art. 14, L.R. 22/2010, che ha apportato modifiche al presente comma.
80 Parole aggiunte al numero 3 bis) della lettera b) del comma 16 da art. 15, comma 1, L. R. 6/2014
81 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 181 dell'11 giugno 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 27 del 25 giugno 2014), l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, L.R. 5/2013, con il quale si disponeva l'aggiunta di parole alla lettera b), numero 1) del presente comma.
82 Vedi la disciplina transitoria del comma 16 bis, stabilita da art. 4, comma 4, L. R. 12/2014
83 Comma 14 abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
84 Comma 14 bis abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
85 Comma 15 abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
86 Comma 16 abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
87 Comma 16 .1 abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
88 Comma 16 bis abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
89 Comma 16 ter abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
90 Comma 17 abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
91 Comma 17 bis abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
92 Comma 18 abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
93 Comma 19 abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
94 Comma 19 bis abrogato da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
95 Parole sostituite al comma 40 da art. 12, comma 24, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
96 Comma 28 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
97 Comma 29 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
98 Comma 30 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
99 Comma 31 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
100 Comma 32 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
101 Comma 33 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
102 Comma 34 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
103 Comma 35 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
104 Comma 43 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
105 Comma 44 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
106 Comma 45 abrogato da art. 54, comma 1, lettera zz), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
107 Parole sostituite al comma 13 da art. 7, comma 1, L. R. 26/2018 . La disposizione, così modificata, trova applicazione fino al 31/12/2019, come disposto dall'art. 7, c. 2, L.R. 26/2018.