Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010).
Art. 11
 (Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione e altre norme contabili)
6.
Il comma 25 bis dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:
<<25 bis. Le spese di personale connesse alle convenzioni e alle associazioni intercomunali di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 1/2006, possono essere valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti, mediante specifico accordo tra le parti che definisca la quota a carico di ogni singolo ente, purché si dia conto globalmente del totale ammontare della spesa di personale. Qualora venga effettuato il riparto, l'ammontare della spesa di personale è opportunamente rettificato, ai fini della determinazione del calcolo previsto ai commi 25 e 28.>>.

13. In via di interpretazione autentica, nel disposto di cui all'articolo 12, comma 27, lettera b), punto 3), della legge regionale 17/2008, per l'anno 2009, si considerano comprese anche le spese sostenute per lavoratori socialmente utili.
19. L'Amministrazione di Campolongo Tapogliano è autorizzata, per l'anno 2010, a sostenere i maggiori oneri per lavoro straordinario per i propri dipendenti, anche in deroga alle norme vigenti per il contenimento delle spese di personale, per ottemperare efficientemente ed efficacemente al primo impianto del nuovo Comune.
22. Per il solo anno 2010, le quote di avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente ed applicate al bilancio di previsione 2010 per spese correnti ripetitive, ai sensi dell'articolo 3, comma 50, primo periodo, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), possono essere utilizzate dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2009. Per il solo anno 2010, le quote di avanzo anche presunto, aventi specifica destinazione e/o derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, di cui all'articolo 3, comma 50, terzo periodo, della legge regionale 4/2001, possono essere immediatamente utilizzate anche per spese correnti ripetitive.
24. Le Comunità montane e le Province che svolgono, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, le funzioni di capofila amministrativo e finanziario per i gruppi di azione locale selezionati ai fini dell'attuazione dell'Asse 4 del programma regionale di sviluppo rurale per gli anni 2007-2013, sono autorizzate a erogare ai gruppi suddetti per garantire la loro operatività, a valere su fondi propri o sui trasferimenti della Regione, anticipazioni o, nel rispetto della normativa sugli aiuti <<de minimis>>, contributi finanziari non cumulabili con i contributi previsti dal programma regionale di sviluppo rurale per gli anni 2007-2013.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare atti di impegno di spesa disposti a favore di enti pubblici o di Friuli Venezia Giulia Strade SpA, finalizzati alla realizzazione di opere di viabilità di interesse o competenza regionale, per opere diverse aventi carattere di priorità e urgenza ai fini del miglioramento della sicurezza stradale.
26. I soggetti di cui al comma 25presentano all'Amministrazione regionale un dettagliato programma di interventi che individui le nuove opere e i tempi di realizzazione, corredato di un preventivo di spesa.
27. Con il decreto di conferma, da assumersi previa deliberazione della Giunta regionale di approvazione del programma di cui al comma 26, sono stabiliti i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione.
Note:
1 Comma 16 abrogato da art. 158, comma 2, L. R. 17/2010
2 Comma 23 abrogato da art. 5, comma 2, lettera a), L. R. 4/2011 , a seguito dell'abrogazione del c. 3, art. 53, L.R. 13/2009.
3 Comma 2 abrogato da art. 18, comma 6, L. R. 18/2011 , a seguito dell'abrogazione del c. 10 bis, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2012.
4 Comma 5 abrogato da art. 18, comma 13, L. R. 18/2011 , a seguito dell'abrogazione del c. 23 bis, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2012.
5 Comma 8 abrogato da art. 18, comma 19, L. R. 18/2011 , a seguito dell'abrogazione del c. 26 bis, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2012.
6 Comma 1 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dei c. 5 e 10 bis, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2013.
7 Comma 10 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dei c. 5 e 10 bis, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2013.
8 Comma 17 abrogato da art. 10, comma 47, L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015, a seguito dell'abrogazione dell'art. 27, L.R. 1/2006.
9 Comma 14 abrogato da art. 50, comma 2, lettera b), L. R. 3/2016
10 Comma 15 abrogato da art. 50, comma 2, lettera b), L. R. 3/2016
11 Comma 20 abrogato da art. 50, comma 2, lettera b), L. R. 3/2016