Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010).
Art. 10
 (Sussidiarietà e devoluzione)
1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:
2. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo.
3. In considerazione della sfavorevole congiuntura economica, l'eventuale conguaglio negativo conseguente all'accertamento definitivo, disposto con legge di assestamento del bilancio 2010, delle quote di compartecipazione 2009 ai tributi riscossi nel territorio regionale, non è recuperato dalle risorse assegnate agli enti locali.
4. Per l'anno 2010 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 450.646.153,85 euro.
7. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni:
b) per 450.000 euro, a favore dei Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, da assegnare in unica soluzione entro il mese di agosto 2010, in misura pari agli oneri pagati nel 2009 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato, al netto della quota di perequazione a carico della Regione; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo, indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2009 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2009, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro il 31 marzo 2010;
c) per 800.000 euro, a favore dei Comuni turistici di Grado, Lignano Sabbiadoro, Duino Aurisina e dei Comuni con poli sciistici di Aviano, Chiusaforte, Forni di Sopra, Ravascletto e Tarvisio, da ripartire per il 25 per cento in misura proporzionale al numero di presenze turistiche pro capite annuale di ciascun comune sul totale delle presenze pro capite dei comuni considerati e, per il restante 75 per cento, in misura proporzionale al totale annuale delle presenze turistiche di ciascun comune sul totale delle presenze dei comuni considerati; i dati delle presenze sono riferiti all'anno 2007; il riparto è disposto in unica soluzione entro il 31 agosto 2010.
8. Per i Comuni ai quali, nel riparto previsto dal comma 7, lettera a), spetta complessivamente un'assegnazione inferiore al 96 per cento di quanto loro assegnato quale trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), l'assegnazione complessiva per ciascuno di essi, determinata secondo i criteri indicati al comma 7, lettera a), numeri 1) e 2), è incrementata della quota necessaria a raggiungere un'assegnazione pari al 96 per cento dei trasferimenti ordinari 2005.
9. Per i Comuni ai quali, nel riparto previsto dal comma 7, lettera a), spetta complessivamente un'assegnazione superiore al trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 1/2005, la quota prevista dal comma 7, lettera a), numeri 1) e 2), è assegnata in misura pari all'assegnazione dei trasferimenti ordinari 2005, incrementata del 15 per cento della differenza tra l'assegnazione complessiva prevista dal comma 7, lettera a), numeri 1) e 2), e quella dei trasferimenti ordinari 2005.
11. Alle Comunità montane è attribuito un fondo di 7.079.374,85 euro, quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane, per l'anno 2009, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, della legge regionale 17/2008. L'importo è assegnato in due rate di pari importo con la seguente tempistica, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima è assegnata entro il 31 marzo 2010; la seconda rata è assegnata entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2010.
12. L'assegnazione prevista dal comma 6è erogata in tre rate con le seguenti modalità e tempistica, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata pari al 30 per cento dello spettante è erogata entro il 31 marzo 2010 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio provinciale per l'anno 2010; la seconda rata, pari al 35 per cento dello spettante, entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2010; la terza, pari al 35 per cento dello spettante, entro il 15 novembre 2010 ed è subordinata all'avvenuta approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
16. Per le finalità previste dai commi 6, 7, 11 e 14 è autorizzata la spesa di 393.705.062,85 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1735 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 2010 un fondo di 1 milione di euro, a favore dei Comuni per la compensazione a favore di particolari situazioni. La Giunta regionale individua con deliberazione, entro e non oltre il 30 settembre 2010, eventualmente sulla base delle segnalazioni formulate dai Comuni, le situazioni da finanziare, le risorse da assegnare e le modalità di erogazione; per le fattispecie di situazioni particolari individuate in modo generale, la Giunta definisce anche i criteri di riparto, previo parere del Consiglio delle autonomie locali; l'assegnazione non è soggetta a rendicontazione salvo che la Giunta preveda diversamente con riferimento a singole fattispecie.
18. Tra le situazioni particolari di cui al comma 17rientra il Comune di Rigolato, per la compensazione della revoca del finanziamento obiettivo 2 concernente interventi di albergo diffuso per un importo pari a 80.000 euro.
19. Per le finalità previste dai commi 17 e 18 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2010, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alle Province, per l'anno 2010, un'assegnazione straordinaria di 1 milione di euro per il finanziamento del minor gettito dell'imposta provinciale di trascrizione accertato nel 2009 rispetto al 2008, da ripartire in misura proporzionale al minor gettito accertato.
21. Le Province, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano domanda alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, specificando l'ammontare complessivo del minor gettito di cui al comma 20.
22. Per le finalità di cui al comma 20, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2010, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
24. Per le finalità previste dal comma 23, è autorizzata la spesa di 12.500.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
26. Alle Province, ai Comuni, alle unioni di comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato, entro il 30 settembre 2010, un fondo di 20.989.583 euro a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da ripartirsi secondo criteri e modalità definite con regolamento.
28. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 25 e 26 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 1641 per 15.921.508 euro e con riferimento al capitolo 1642 per 20.989.583 euro.
29. Per il finanziamento delle funzioni conferite a Province, Comuni e Comunità montane ai sensi della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità trasporto pubblico locale, cultura, sport), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2010 ed entro il 30 settembre 2010, un fondo di 12.011.644,54 euro, da ripartire in misura proporzionale a quanto erogato a ciascun ente nel 2009 ai sensi dell'articolo 11, comma 41, lettere a) e b), e comma 43della legge regionale 17/2008.
30. A valere sul fondo indicato al comma 29, una quota pari a 2.308.000 euro è finalizzata al finanziamento delle funzioni attribuite alle Province ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 24/2006 ed è ripartita tra le Province medesime in proporzione all'entità del fabbisogno accertato per il finanziamento di assegni di studio destinati ai residenti di ciascuna Provincia sul totale del corrispondente fabbisogno accertato in sede regionale per l'ano 2009.
31. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 29fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 1520 per 5.767.044,54 euro; all'unità di bilancio 9.1.2.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 1522 per 6.244.600 euro.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali, entro il 30 settembre 2010, per le risorse connesse al personale trasferito agli enti medesimi, ai sensi della legge regionale 24/2006 e dell'articolo 26 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, un importo complessivo di 681.365,73 euro, in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2009 e successivi, con deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 1997 ( Legge regionale 24/2006, articolo 69, comma 5. Quantificazione risorse da devolvere agli enti locali in relazione al trasferimento di n. 15 dipendenti regionali. Rettifica dgr 1554/2008).
36. Per le finalità di cui al comma 35è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, per l'anno 2010, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1736 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
38. Per le finalità di cui al comma 37, è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro, per l'anno 2010, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1737 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
39. La finalità prevista dall'accordo quadro approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 628 del 18 marzo 2009 e stipulato in data 25 maggio 2009, può essere conseguita senza ulteriori oneri a carico della Regione, utilizzando gli spazi resi disponibili dalla riconversione dell'immobile ad altra destinazione, previa richiesta motivata del Comune di Cassacco e autorizzata con decreto del Direttore di servizio competente alla gestione delle risorse che approva il nuovo progetto.
40. Il termine per presentare domanda per il contributo per l'abbattimento dei tassi d'interesse di cui all'articolo 1, commi da 90 a 92, della legge regionale 30/2007, è fissato al 15 ottobre 2011. Le domande presentate dopo il termine previsto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 0190/Pres. del 4 agosto 2008 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatte salve.
41. Con riferimento alle somme erogate ai sensi del decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2003 n. 0107/Pres. concernente criteri e modalità del riparto per il trasferimento ai Comuni del fondo per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunità civica, di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), l'entità della quota di cofinanziamento a carico degli enti medesimi può anche essere inferiore al 20 per cento delle spese previste dal progetto. Gli enti beneficiari dei contributi, ai fini della conclusione del procedimento, devono presentare inderogabilmente, entro il 31 dicembre 2010, una dichiarazione attestante che le risorse ottenute sono state utilizzate per la copertura delle spese relative all'attività per la quale l'incentivo è stato erogato. I procedimenti per i quali gli enti beneficiari abbiano già presentato una analoga dichiarazione o una relazione finale, si considerano conclusi ancorché la somma finanziata dagli enti beneficiari sia inferiore al 20 per cento delle spese previste dal progetto.
42. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 17, 28 e 34 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), e di cui all'articolo 11, comma 25, della legge regionale 17/2008, vanno interpretate nel senso che la rendicontazione degli oneri complessivi effettivamente sostenuti è riferita alla quota di finanziamento regionale ricevuta.
43. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), è stanziata la somma di 90.000 euro in favore del SIR (Sistema informativo regionale) per la realizzazione della <<Banca dati della polizia locale>>.
44. Per le finalità di cui al comma 43, è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2010, a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 1704 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
45. Alla federazione speleologica regionale maggiormente rappresentativa, cui è affidata la tenuta del Catasto regionale delle grotte ai sensi della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 (Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia), è affidata anche la posa in opera di targhette identificative delle cavità iscritte a Catasto.
47. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 46fanno carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1734 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
48. È confermato il finanziamento nella misura di 21.280,35 euro di cui all'articolo 62 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), già assegnato con decreto del Direttore centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto n. 1042 di data 19 dicembre 2007 all'Associazione regionale ANCI del Friuli Venezia Giulia a fronte delle attività già svolte dalla Associazione regionale stessa in esecuzione alla Convenzione sottoscritta il 19 dicembre 2007. La restante somma di 39.520,65 euro di cui al citato decreto sarà disimpegnata con provvedimento del direttore competente.
52. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3 della legge regionale 30/2007, comma 90, come modificato dal comma 49, e comma 90 bis, come aggiunto dal comma 50, e dal disposto di cui al comma 51, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 e al capitolo 3814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
54. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 81, della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 53, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
55. Per il finanziamento delle funzioni in materia di risparmio energetico conferite alle Province ai sensi della legge regionale 24/2006, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2010, un fondo straordinario di 1 milione di euro da ripartire in misura proporzionale a quanto loro assegnato ai sensi dell'articolo 11, comma 43, della legge regionale 17/2008.
56. Per le finalità di cui al comma 55è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 1 milione di euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1159 e del capitolo 1522 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
57. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui all'annessa tabella J.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 10 da art. 10, comma 1, L. R. 12/2010
2 Parole sostituite al comma 40 da art. 13, comma 1, L. R. 17/2010