Il
comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2007, n. 10
(Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali), è sostituito dal seguente:
<< 1. Al fine di promuovere e qualificare l'attività di ricerca e conduzione degli studi clinici, in via sperimentale, fino alla definizione nella categoria e nel profilo professionale in sede di contrattazione collettiva nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici possono individuare personale già in servizio o già assunto con rapporti di lavoro a tempo determinato, ovvero assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con l'incarico di raccogliere, gestire e archiviare i dati relativi agli studi clinici effettuati e di verificare la loro attendibilità.>>.