Legge regionale 20 novembre 2009 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

Art. 5

(Rapporti tra la Regione, gli enti locali e i cittadini appartenenti alle minoranze di lingua tedesca)

(1)

1. Nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, negli uffici della Regione e degli enti locali è consentito l'uso orale e scritto della lingua della minoranza tedesca; tali uffici rispondono nella lingua della minoranza tedesca e predispongono risposta scritta in lingua italiana con allegato il testo nella lingua della minoranza tedesca, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

(2)

2. Nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, gli atti ufficiali, predisposti dagli uffici della Regione e degli enti locali, destinati alla generalità dei cittadini e quelli destinati al singolo, per uso pubblico, sono redatti in lingua italiana e possono presentare il testo anche in lingua tedesca.

(3)

3. Gli uffici della Regione, degli enti locali e degli enti da essi dipendenti comunicano nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, anche in lingua tedesca, le informazioni dirette al pubblico, nonché quelle di specifico interesse per la minoranza, assicurandosi che le informazioni istituzionali e promozionali diffuse nel loro territorio siano pubblicate anche sulla stampa periodica in lingua tedesca.

(4)

4. I medesimi uffici possono prevedere indicazioni scritte rivolte al pubblico redatte, oltre che in lingua italiana, anche nella lingua tedesca con pari dignità grafica.

5. I formulari e la modulistica amministrativa della Regione e degli enti locali sono predisposti dai rispettivi uffici, siti nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, in modalità bilingue, italiano e tedesco.

(5)

Note:

Rubrica dell'articolo modificata da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019

Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019

Parole sostituite al comma 2 da art. 29, comma 1, lettera c), L. R. 20/2019

Parole sostituite al comma 3 da art. 29, comma 1, lettera d), L. R. 20/2019

Parole sostituite al comma 5 da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 20/2019