Legge regionale 20 novembre 2009 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

Art. 2

(Principi)

1. Con la presente legge la Regione concorre, nell'ambito delle proprie competenze, all'applicazione dei principi espressi:

a) dall'articolo 6 della Costituzione;

b) dall'articolo 3 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

c) dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazione Unite il 10 dicembre 1948;

d) dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952);

e) dalla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa, ratificata con legge 28 agosto 1997, n. 302 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, sottoscritta a Strasburgo il 1° febbraio 1995);

f) dallo Strumento dell'Iniziativa Centro Europea per la tutela dei diritti di protezione delle minoranze, sottoscritto a Budapest il 15 novembre 1994;

g) dai documenti dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) sottoscritti dall'Italia in materia di tutela delle lingue;

h) dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata a Strasburgo il 5 novembre 1992.

2. Le disposizioni della presente legge integrano e danno attuazione alla normativa statale di cui alla legge 482/1999, all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche), all'articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), al decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione), nonché, per effetto della legge 5 dicembre 2017, n. 182 (Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia), alla legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), e definiscono, assieme alle norme regionali specificamente rivolte alle minoranze linguistiche slovena e friulana, le linee fondamentali delle politiche di intervento della Regione a favore delle diversità culturali e linguistiche presenti nel proprio territorio.

(1)

Note:

Comma 2 sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 20/2019