Legge regionale 20 novembre 2009 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

Art. 17

(Bando annuale per il finanziamento di iniziative e interventi di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca)

(1)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all'articolo 15, è approvato il bando annuale per il finanziamento delle iniziative e degli interventi di cui alla presente legge in cui sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione delle categorie di soggetti beneficiari, delle tipologie di interventi e spese ammissibili, per la presentazione delle domande, la erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati.

Note:

Articolo sostituito da art. 7, comma 35, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.