Art. 9
(Nomi, cognomi e denominazioni tedesche)
1. La Regione e gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, negli atti di loro emanazione, assicurano ai cittadini appartenenti alle minoranze di lingua tedesca la corretta scrittura dei nomi e cognomi nel rispetto dei segni diacritici dell'alfabeto tedesco.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel testo delle leggi e dei regolamenti regionali, nonché degli altri atti e documenti da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, le denominazioni tedesche di Comuni e frazioni sono riportate accanto alla denominazione in lingua italiana, in conformità al testo previsto dai rispettivi statuti comunali e nel rispetto dei segni diacritici dell'alfabeto tedesco.
3. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la Regione e gli enti locali interessati adeguano le attrezzature tecniche e informatiche utilizzate dai loro uffici.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019