Legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.
Art. 6
1. Nei termini e con le modalità previste dalla legge 482/1999 e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 345/2001, nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, è consentito l'uso orale e scritto della lingua tedesca nei rapporti con le istituzioni scolastiche e gli uffici amministrativi ivi ubicati. A tale scopo, le pubbliche amministrazioni istituiscono uno sportello per i cittadini che utilizzano la lingua ammessa a tutela.
3. Per le finalità previste al comma 1, gli uffici delle amministrazioni comunali siti nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, al fine di reperire e formare personale in grado di rispondere alle esigenze previste dalla presente legge, possono stipulare convenzioni con le istituzioni scolastiche regionali, con le Università di Udine e di Trieste e con altri soggetti istituzionali, consorziandosi eventualmente tra di loro.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
2 Comma 1 sostituito da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
3 Comma 2 sostituito da art. 30, comma 1, lettera c), L. R. 20/2019
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 103, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 25, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.