Legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.
Art. 5
4. I medesimi uffici possono prevedere indicazioni scritte rivolte al pubblico redatte, oltre che in lingua italiana, anche nella lingua tedesca con pari dignità grafica.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 29, comma 1, lettera c), L. R. 20/2019
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 29, comma 1, lettera d), L. R. 20/2019
5 Parole sostituite al comma 5 da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 20/2019