Art. 17
(Bando annuale per il finanziamento di iniziative e interventi di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca)
1. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all'articolo 15, č approvato il bando annuale per il finanziamento delle iniziative e degli interventi di cui alla presente legge in cui sono definiti i criteri e le modalitā per l'individuazione delle categorie di soggetti beneficiari, delle tipologie di interventi e spese ammissibili, per la presentazione delle domande, la erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 7, comma 35, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.