Art. 15
(Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)
1. Č istituita, presso la Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie, la Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Commissione.
2.
La Commissione č un organo collegiale di sette componenti composto da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di lingue minoritarie, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) quattro rappresentanti delle minoranze di lingua tedesca nominati dall'Assessore regionale competente in materia di lingue minoritarie su proposta dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2;
c) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o un suo delegato;
d) un rappresentante delle minoranze di lingua tedesca nominato dall'Assessore regionale competente in materia di lingue minoritarie su proposta degli enti e delle organizzazioni rappresentativi delle stesse di cui all'articolo 14.
d bis) il Presidente dell'Assemblea della comunitā linguistica tedesca di cui all'
articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), qualora costituita.
2 bis. In caso di mancata designazione dei componenti di cui al comma 2 alle lettere b) e d), entro trenta giorni dalla data della richiesta, provvede direttamente l'Assessore regionale competente in materia di lingue minoritarie.
3. I compiti di segreteria sono svolti dal personale della Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie.
4. Ai componenti della Commissione, per l'espletamento dell'incarico, spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio in conformitā alla normativa vigente.
5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessitā.
6. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con la medesima maggioranza č adottato il regolamento di funzionamento.
7. La Commissione č costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
8. La Commissione rimane in carica per la durata dell'intera legislatura.
Note:
1 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 110, lettera a), L. R. 11/2011
2 Lettera e) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 110, lettera b), L. R. 11/2011
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 110, lettera c), L. R. 11/2011
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 1, comma 34, L. R. 12/2018
5 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 11, comma 3, lettera a), L. R. 20/2018
6 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 11, comma 3, lettera b), L. R. 20/2018
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
8 Comma 2 sostituito da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
9 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 37, comma 1, lettera c), L. R. 20/2019
10 Parole sostituite al comma 3 da art. 37, comma 1, lettera d), L. R. 20/2019
11 Comma 7 sostituito da art. 37, comma 1, lettera e), L. R. 20/2019
12 Comma 4 sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 13/2020
13 Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 9, comma 77, L. R. 13/2021