Legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.
Art. 13
 (Interventi per il servizio radiotelevisivo in lingua tedesca)
2. Al fine di favorire lo sviluppo dell'informazione e della comunicazione radiotelevisiva in lingua tedesca, salvo il disposto di cui all' articolo 12, comma 1, della legge 482/1999 , la Regione, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, è altresì autorizzata a stipulare, previo parere del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti radiotelevisive private locali, per la realizzazione di programmi e servizi in lingua tedesca, comprese le varietà linguistiche di cui all' articolo 8 .
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019