Art. 13
(Interventi per il servizio radiotelevisivo in lingua tedesca)
1. Al fine di garantire la ricezione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione e il completamento delle opere destinate all'attivazione e al potenziamento di impianti di diffusione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, mediante la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali di tale territorio, secondo le modalità previste dalla
legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71 (Interventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radio-televisivo nel Friuli-Venezia Giulia).
2. Al fine di favorire lo sviluppo dell'informazione e della comunicazione radiotelevisiva in lingua tedesca, salvo il disposto di cui all'
articolo 12, comma 1, della legge 482/1999 , la Regione, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, è altresì autorizzata a stipulare, previo parere del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti radiotelevisive private locali, per la realizzazione di programmi e servizi in lingua tedesca, comprese le varietà linguistiche di cui all' articolo 8 .
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019