Art. 11
(Apprendimento della lingua tedesca)
1. L'amministrazione regionale, nel quadro delle azioni finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, nonché allo sviluppo e alla diffusione delle attività culturali nella regione, promuove l'apprendimento e la conoscenza della lingua e della cultura tedesca e sostiene, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'
articolo 4 della legge 482/1999, la realizzazione di iniziative dirette a favorire l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'intero territorio ove sono presenti minoranze di lingua tedesca.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità degli interventi di cui al comma 1, d'intesa con le autorità scolastiche regionali.
3. La Regione promuove iniziative di collaborazione tra le università del Friuli Venezia Giulia, le università di altri Stati europei, le Regioni e gli enti locali dove sono presenti minoranze di lingua tedesca, da attuarsi anche sulla base di apposite convenzioni e protocolli d'intesa, per migliorare la formazione e la specializzazione nella lingua tedesca e nelle sue varietà locali dei cittadini appartenenti alle minoranze di lingua tedesca presenti nel territorio regionale, in particolare nel settore dell'istruzione universitaria e post-universitaria, nonché al fine del riconoscimento di diplomi universitari e di esami di Stato che abilitino all'esercizio delle professioni.
4. La Regione promuove altresì iniziative di collaborazione tra i soggetti di cui ai commi 1 e 3 e le associazioni, con sede nel territorio regionale, che abbiano come fine la divulgazione della lingua e della cultura tedesca.