Legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.
Art. 1
 (Finalitā)
2. Il territorio in cui insistono le minoranze di lingua tedesca presenti in regione, č definito ai sensi dell' articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), dalla legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), dalla delibera del Consiglio provinciale di Udine 26 aprile 2001, n. 32 (Delimitazione dell'ambito territoriale di tutela della lingua e cultura delle popolazioni germaniche in Provincia di Udine), dalla delibera della Giunta regionale 3 agosto 2001, n. 2680 (Ricognizione dei territori delimitati dalla regione ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia di tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana e delle popolazioni germanofone, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge 482/1999 ), e dalla delibera del Consiglio provinciale di Udine 23 maggio 2005, n. 10 (Delimitazione ambito territoriale di tutela della lingua e cultura germaniche in Provincia di Udine. Inserimento del Comune di Pontebba), che individuano i seguenti ambiti comunali e subcomunali:
a) Sauris/Zahre;
b) frazione Timau/Tischlbong del Comune di Paluzza;
c) Tarvisio/Tarvis;
d) Malborghetto-Valbruna/ Malborgeth-Wolfsbach;
e) Pontebba/Pontafel;
e bis) Sappada/Plodn.
5. La presente legge, unitamente alle disposizioni emanate a tutela delle minoranze linguistiche slovena e friulana, dā attuazione alle politiche regionali atte a valorizzare le diversitā linguistiche e culturali presenti nel territorio regionale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 20/2018
2 Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 20/2018
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
4 Comma 3 sostituito da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
5 Comma 4 sostituito da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 20/2019