Art. 6
(Uso della lingua tedesca da parte delle pubbliche amministrazioni)
1. Nei termini e con le modalità previste dalla
legge 482/1999 e dall'
articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 345/2001, nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, è consentito l'uso orale e scritto della lingua tedesca nei rapporti con le istituzioni scolastiche e gli uffici amministrativi ivi ubicati. A tale scopo, le pubbliche amministrazioni istituiscono uno sportello per i cittadini che utilizzano la lingua ammessa a tutela.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e all'articolo 5 e al fine di rafforzare la qualità dei rapporti internazionali con le istituzioni dei paesi di lingua tedesca, la Regione può istituire un ufficio per la lingua tedesca con funzioni di gestione e di coordinamento delle attività inerenti all'uso della lingua tedesca nella pubblica amministrazione.
3. Per le finalità previste al comma 1, gli uffici delle amministrazioni comunali siti nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, al fine di reperire e formare personale in grado di rispondere alle esigenze previste dalla presente legge, possono stipulare convenzioni con le istituzioni scolastiche regionali, con le Università di Udine e di Trieste e con altri soggetti istituzionali, consorziandosi eventualmente tra di loro.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
2 Comma 1 sostituito da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
3 Comma 2 sostituito da art. 30, comma 1, lettera c), L. R. 20/2019
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 103, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 25, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.