Art. 3
(Rapporti internazionali con paesi europei e territori esteri di lingua tedesca)
1. Al fine di promuovere il rafforzamento e la valorizzazione delle specificità culturali e linguistiche delle minoranze di lingua tedesca presenti nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione sostiene politiche e iniziative volte alla più ampia collaborazione con paesi europei in cui è storicamente presente la lingua tedesca e con territori esteri ove sono presenti minoranze di lingua tedesca.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 27, comma 1, L. R. 20/2019
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 27, comma 1, L. R. 20/2019