Art. 14
(Enti e organizzazioni rappresentativi delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)
1.
Sono considerati enti e organizzazioni rappresentativi delle minoranze di lingua tedesca, gli enti e le organizzazioni in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere dotati di autonomia amministrativa e gestionale;
b) avere la propria sede legale nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2;
c) svolgere in modo stabile e continuativo da almeno tre anni un'attivitą di produzione o di offerta di servizi destinati prevalentemente alla diffusione e alla valorizzazione della lingua e della cultura delle minoranze tedesche del Friuli Venezia Giulia.
2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1, previa domanda presentata alla Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie, sono riconosciuti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
3. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, gli enti di cui al presente articolo hanno prioritą nell'attribuzione dei contributi per le specifiche attivitą di cui alla presente legge rispetto alle altre associazioni presenti nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2.
Note:
1 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019