Art. 10
(Toponomastica e segnaletica stradale)
1. Gli statuti e i regolamenti dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, possono prevedere l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, previa deliberazione dei singoli Consigli comunali.
2. La segnaletica stradale riportante le località delle comunità di lingua tedesca può essere prodotta in lingua italiana e tedesca nel rispetto dei principi del codice della strada, previa deliberazione dei singoli Consigli comunali.
3. Le deliberazioni della Giunta regionale riguardanti le denominazioni ufficiali in lingua tedesca e ogni altra questione generale concernente i toponimi in lingua tedesca sono approvate con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.