Legge regionale 11 novembre 2009 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Codice regionale dell'edilizia.

Art. 50

(Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e sanatoria)

(6)

1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all' articolo 17 , in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, purché conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e adottata, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 1.000 euro, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all' articolo 2.

(1)(2)

2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile e irroga la sanzione pecuniaria di cui al comma 1.

(3)

3. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della segnalazione certificata, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma di 516 euro a titolo di oblazione. Al fine dell’accertamento della conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia trova applicazione quanto previsto dell’articolo 49, comma 2 ter. In tal caso, la misura dell’oblazione è incrementata del 20 per cento.

(7)(8)

3 bis. La sanzione pecuniaria di cui al comma 1 è ridotta:

a) dell'80 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 765/1967;

b) del 60 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 10/1977;

c) del 40 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 52/1991;

d) del 20 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(10)

4. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 26, comma 7 , la segnalazione certificata di inizio attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 150 euro. La medesima sanzione è applicata nel caso di omessa presentazione della documentazione prevista dall' articolo 26, comma 1.

(4)

5. In tutti i casi in cui siano accertate violazioni alle leggi e ai regolamenti aventi incidenza sull'attività edilizia, ovvero alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali, ancorché gli interventi siano riconducibili all'articolo 17, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi entro un termine non superiore a novanta giorni. In caso di inottemperanza, la rimozione o la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi sono eseguite a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso.

6. Nei casi previsti dal comma 5non trovano applicazione le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo.

7. La mancata segnalazione certificata di inizio attività di cui all' articolo 17 non comporta, salva diversa previsione della legge dello Stato, l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 , e successive modifiche. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle altre sanzioni previste dal presente articolo o il rilascio del titolo in sanatoria.

(5)

8. La presentazione della segnalazione certificata di cui al presente articolo interrompe l'avvio o la prosecuzione delle procedure previste per l'applicazione delle sanzioni del presente capo.

(9)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 158, comma 1, L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 1 da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 2 da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 4 da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 7 da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012

Rubrica dell'articolo modificata da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 3 da art. 38, comma 13, lettera a), L. R. 29/2017

Parole aggiunte al comma 3 da art. 38, comma 13, lettera b), L. R. 29/2017

Parole sostituite al comma 8 da art. 38, comma 14, L. R. 29/2017

10  Comma 3 bis aggiunto da art. 118, comma 1, L. R. 6/2021