Legge regionale 11 novembre 2009 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Codice regionale dell'edilizia.

Art. 18

(Segnalazione certificata di inizio attività in alternativa a permesso di costruire)

(3)(4)

1. In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi di cui all'articolo 19.

(2)(5)

2. Gli interventi di cui al comma 1sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 29, se dovuto e sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 26, con l'obbligo di presentare la segnalazione certificata almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.

(1)(6)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 142, comma 1, L. R. 26/2012

Comma 1 sostituito da art. 4, comma 3, L. R. 13/2014

Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 1, L. R. 24/2015

Rubrica dell'articolo modificata da art. 35, comma 9, L. R. 29/2017

Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 10, L. R. 29/2017

Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 11, L. R. 29/2017