Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Codice regionale dell'edilizia.
Capo IV
 Permesso di costruire e segnalazione certificata di inizio attività o di agibilità
Art. 21
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 144, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 144, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 144, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
4 Parole aggiunte al comma 5 da art. 144, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012
5 Parole aggiunte al comma 6 da art. 144, comma 1, lettera e), L. R. 26/2012
6 Parole aggiunte al comma 7 da art. 144, comma 1, lettera f), L. R. 26/2012
7 Parole sostituite al comma 8 da art. 144, comma 1, lettera g), L. R. 26/2012
8 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 6, L. R. 13/2014
9 Rubrica dell'articolo modificata da art. 36, comma 2, L. R. 29/2017
10 Parole sostituite al comma 1 da art. 36, comma 3, L. R. 29/2017
11 Parole sostituite al comma 3 da art. 36, comma 4, lettera a), L. R. 29/2017
12 Parole aggiunte al comma 3 da art. 36, comma 4, lettera b), L. R. 29/2017
13 Parole soppresse al comma 4 da art. 36, comma 5, L. R. 29/2017
14 Comma 5 sostituito da art. 36, comma 6, L. R. 29/2017
15 Parole sostituite al comma 6 da art. 36, comma 7, L. R. 29/2017
16 Parole soppresse al comma 7 da art. 36, comma 8, L. R. 29/2017
17 Parole aggiunte al comma 5 da art. 6, comma 7, L. R. 6/2019
Art. 23
3. Decorso il termine per l'ultimazione dei lavori senza presentazione al Comune dell'istanza di proroga, il permesso di costruire decade di diritto per la parte non eseguita. In tali casi non sussiste l'obbligo del Comune di adottare un provvedimento espresso dichiarativo della decadenza.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 145, comma 1, L. R. 26/2012
2 Si vedano anche le disposizioni di deroga transitoria di cui all'art. 61, comma 7 bis, della presente legge, come inserito dall'art. 29, comma 1, L.R. 21/2013.
3 Parole aggiunte al comma 5 da art. 36, comma 9, lettera a), L. R. 29/2017
4 Parole sostituite al comma 5 da art. 36, comma 9, lettera b), L. R. 29/2017
5 Parole sostituite alla lettera b) del comma 4 da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 6/2019
6 Parole aggiunte al comma 5 da art. 6, comma 8, lettera b), L. R. 6/2019
7 Parole sostituite al comma 2 da art. 66, comma 1, L. R. 9/2019
8 Parole aggiunte al comma 1 da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
9 Parole aggiunte al comma 2 da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
Art. 24
2. Il competente ufficio comunale comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatte salve motivate esigenze di interesse pubblico.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché gli altri pareri richiesti dalle leggi di settore e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata di una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Il termine è ridotto a trenta giorni nel caso in cui i prescritti pareri siano già stati allegati alla domanda dal richiedente. In ogni caso, l'istruttoria esula dalla verifica della veridicità e completezza delle dichiarazioni asseveranti di cui al comma 1, fermo restando l'onere in capo al Comune di attivare procedure di controlli a campione sulle stesse, le cui modalità vengono stabilite con regolamento comunale.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto a integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. Se per il rilascio del permesso di costruire è necessaria l'acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca la conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 241/1990. Se per il rilascio del permesso sono necessarie segnalazioni certificate di inizio attività, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, il responsabile del procedimento provvede alla trasmissione della relativa documentazione alle amministrazioni interessate al fine di consentire il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività.
7. Il provvedimento finale, che il Comune provvede a notificare all'interessato, è adottato dal Sindaco o dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale ai sensi dell'articolo 22, comma 1, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14 ter della legge 241/1990 è, a ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in trenta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della citata legge 241/1990. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio e comunicazione al richiedente. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
9. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 19, comma 2, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 13/2014
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 36, comma 10, L. R. 29/2017
3 Comma 6 sostituito da art. 36, comma 11, L. R. 29/2017
4 Parole sostituite al comma 8 da art. 6, comma 9, L. R. 6/2019
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 5, comma 2, L. R. 13/2014
Art. 26
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente ovvero dalla data di ricezione da parte dell'amministrazione in caso di presentazione a mezzo posta.
4. Nel caso dei vincoli previsti nelle disposizioni sovraordinate di cui all'articolo 1, comma 2, trovano applicazione le leggi di settore relativamente al rilascio degli eventuali atti di assenso preventivi all'inizio dei lavori.
5. La sussistenza del titolo per eseguire gli interventi è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, le attestazioni, asseverazioni, autocertificazioni o certificazioni del professionista abilitato richieste dalla legge.
7. Il responsabile del procedimento, ove entro il termine indicato al comma 6 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni, requisiti e presupposti stabiliti dalla legge, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Resta salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, nonché, anche decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, di intervenire in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. In caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
8. Il responsabile del procedimento, qualora non debba provvedere ai sensi del comma 7, attesta sulla segnalazione certificata di inizio attività, su espressa richiesta del soggetto avente titolo, la chiusura dell'istruttoria di cui al comma 6.
9. Ultimato l'intervento, il progettista o il tecnico abilitato comunica al Comune la fine dei lavori o presenta, ove previsto, il certificato di collaudo, attestando la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività, nonché se le opere realizzate hanno comportato modificazioni del classamento catastale.
10. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività può eseguire direttamente gli interventi individuati nell'articolo 17 senza affidamento dei lavori a imprese, quando gli interventi non rilevino ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, o non insistano sulla viabilità pubblica o aperta al pubblico, su immobili pubblici o privati aperti al pubblico, ovvero in tutti i casi in cui dichiari di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 146, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 36, comma 12, L. R. 29/2017
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 36, comma 13, L. R. 29/2017
4 Comma 2 ter aggiunto da art. 36, comma 13, L. R. 29/2017
5 Comma 7 bis aggiunto da art. 36, comma 14, L. R. 29/2017
6 Parole soppresse al comma 3 da art. 6, comma 10, lettera a), L. R. 6/2019
7 Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 10, lettera b), L. R. 6/2019
Art. 27
3. La mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.
4. Le amministrazioni comunali definiscono le modalità di svolgimento dei controlli sulle segnalazioni certificate di agibilità, che in ogni caso non possono interessare una quota inferiore al 20 per cento delle segnalazioni pervenute; tali modalità tengono conto anche dell'entità dell'intervento, disponendo l'effettuazione dei controlli in considerazione della rilevanza delle opere.
6. Nel caso in cui il responsabile del procedimento, entro il termine di cui al comma 5, rilevi la carenza delle condizioni di cui al medesimo comma 5 ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata, entro il termine di sessanta giorni, trascorso il quale trovano applicazione le disposizioni di cui al capo VI in materia di vigilanza e sanzioni e quelle del regolamento di cui all'articolo 2.
7. Qualora il responsabile del procedimento rilevi l'incompletezza formale della documentazione presentata può interrompere per una sola volta i termini di cui al comma 5 al fine di richiedere la documentazione integrativa che non sia già nella disponibilità dell'Amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Resta salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, nonché, anche decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, di intervenire in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
8. L'utilizzo delle costruzioni di cui al comma 2 può essere iniziato dalla data di presentazione al Comune della segnalazione certificata di agibilità, corredata dElla documentazione individuata nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, fatto salvo l'obbligo di conformare l'immobile alle eventuali prescrizioni disposte all'esito delle verifiche effettuate dall'Amministrazione comunale in sede di controllo della segnalazione stessa.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012
2 Articolo sostituito da art. 36, comma 15, L. R. 29/2017
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 27 bis
1. Decorso il termine di diciotto mesi dall'adozione del certificato di agibilità o abitabilità, comunque denominato, dell'edificio o dell'unità immobiliare, lo stesso conserva efficacia anche qualora in epoca successiva a detta scadenza emergano elementi di difformità che non costituiscano variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 40. In tali casi è dovuta l'oblazione nella misura determinata ai sensi dell'articolo 49, comprese le riduzioni ivi previste, per le superfici realizzate in conseguenza della difformità da ultimo accertata. Fatti salvi gli adempimenti richiesti dalle diverse discipline di settore richiamate nell'articolo 1, comma 2, rimangono del tutto irrilevanti e non pregiudicano l'efficacia delle certificazioni di agibilità o abitabilità già emesse, comunque denominate, le difformità che non hanno comportato la realizzazione di ulteriori superfici in conseguenza dell'abuso, fermo restando il profilo temporale di riferimento della disciplina di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c), e il versamento dell’oblazione nella misura di 258 euro. In tale ultima ipotesi, fatta salva l’inapplicabilità dei procedimenti sanzionatori di cui al capo VI, l’interessato provvede al deposito presso il Comune di un elaborato rappresentante lo stato di fatto di quanto realizzato, che costituisce stato legittimo ai sensi dell’articolo 40 ter e riconoscimento di conformità dell’opera, equivalendo a variante di mero aggiornamento progettuale depositata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 110, comma 1, L. R. 6/2021
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 44, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 13/2014
2 Articolo abrogato da art. 63, comma 1, lettera d), L. R. 29/2017
Art. 29
2. A scomputo totale o parziale del contributo di costruzione, il richiedente il permesso di costruire può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione richieste dal Comune, nel rispetto della legge in materia di contratti pubblici, o costituire diritti perpetui di uso pubblico su aree, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune. Le opere realizzate o i diritti perpetui di uso pubblico sulle aree interessate sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune.
6. La deliberazione del Consiglio comunale prevista dal comma 5determina, altresì, la misura percentuale della compensazione fra oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e fra oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per gli interventi previsti dal comma 2.
7. Ogni cinque anni i Comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle tabelle parametriche regionali, in relazione ai riscontri e ai prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Fino all'emanazione delle tabelle parametriche regionali o all'aggiornamento delle medesime, rimane in vigore il contributo per il rilascio del permesso di costruire calcolato in base alle norme vigenti, aggiornato secondo indici ISTAT.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 8 da art. 147, comma 1, L. R. 26/2012
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 4, L. R. 13/2014
3 Lettera b) del comma 8 sostituita da art. 27, comma 3, L. R. 25/2015
4 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 36, comma 16, L. R. 29/2017
5 Comma 1 sostituito da art. 36, comma 17, L. R. 29/2017
6 Parole aggiunte al comma 3 da art. 36, comma 18, L. R. 29/2017
7 Parole aggiunte al comma 4 da art. 36, comma 19, L. R. 29/2017
8 Comma 4 bis aggiunto da art. 36, comma 20, L. R. 29/2017
9 Lettera b) del comma 8 sostituita da art. 36, comma 21, lettera a), L. R. 29/2017
10 Parole sostituite alla lettera d) del comma 8 da art. 36, comma 21, lettera b), L. R. 29/2017
11 Comma 4 bis sostituito da art. 6, comma 11, lettera a), L. R. 6/2019
12 Comma 8 bis aggiunto da art. 6, comma 11, lettera b), L. R. 6/2019
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 10/2023
Art. 29 bis
1. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale il Comune può consentire che l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria da parte dei privati sia convertita in termini monetari e le relative aree destinate a verde inedificabile, qualora l'opera non risulti idonea, per dimensione o funzionalità, all'utilizzo e alla gestione pubblica.
2. Le opere di urbanizzazione realizzate da privati e acquisite dai Comuni in forza di una convenzione possono essere alienate, anche previa modifica della destinazione d'uso, qualora lo standard urbanistico aggiornato presenti un saldo positivo.
3. Le opere di urbanizzazione realizzate da privati e acquisite dai Comuni in forza di una convenzione e per le quali non fosse soddisfatto lo standard urbanistico, possono essere oggetto di alienazione qualora non risultino più idonee, per dimensione o funzionalità, all'utilizzo e alla gestione pubblica, ferma restando la loro destinazione.
4. L'alienazione di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva iscrizione del bene a patrimonio disponibile.
5. I parcheggi, realizzati da privati e acquisiti dai Comuni in forza di una convenzione, possono altresì trovare forme di utilizzo pubblico mediante locazione a privati.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 6/2019
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 13/2020
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 10/2023
Art. 30
1. Il contributo previsto dall'articolo 29non è dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo professionale, ai sensi della legge di settore;
b) per gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, compresi quelli con demolizione e ricostruzione, purché non determinino un aumento della superficie imponibile superiore al 20 per cento della superficie imponibile preesistente, anche nel caso di aumento delle unità immobiliari; oltre tale misura, il contributo di cui all'articolo 29 è dovuto per la sola quota eccedente;
b bis) per gli interventi di demolizione di edifici a destinazione residenziale, ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica dagli strumenti di pianificazione vigenti, con successiva ricostruzione in altra zona territoriale omogenea a destinazione residenziale ricadente nello stesso Comune;
b ter) per il frazionamento di unità immobiliari qualora non comporti aumento delle superfici imponibili e cambio di destinazione d'uso, fermo restando l'esonero di cui alla lettera h);
c) per gli ampliamenti di edifici residenziali in misura complessiva non superiore al 20 per cento della superficie imponibile esistente all'atto del primo ampliamento medesimo; oltre tale misura, il contributo di cui all'articolo 29 è dovuto per la sola quota eccedente;
d) per gli ampliamenti di edifici finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche;
e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici e di specifiche convenzioni per l'uso;
f) per gli interventi da realizzare da parte della pubblica Amministrazione in attuazione di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità e conformi alla legislazione che disciplina gli interventi di emergenza della protezione civile;
g) per l'installazione di nuovi impianti di fonti rinnovabili di energia e per le opere ad essa conseguenti;
h) per le modifiche di destinazione d’uso in residenziali nelle zone omogenee A, B0 e B, nonché nelle altre zone, a esclusione delle zone omogenee E ubicate a una quota media inferiore ai 400 metri sul livello del mare, in cui lo strumento urbanistico ammette l’uso residenziale; rimangono invece assoggettate al conguaglio di cui all’articolo 15 le modifiche di destinazione d’uso in usi diversi da quello residenziale;
i) per la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali, necessari al raggiungimento dei limiti minimi previsti dalle leggi di settore o a uso pubblico senza alcuna limitazione dimensionale, purchè finalizzati a interventi edilizi di costruzione, ristrutturazione o ampliamento di edifici.
i bis) per gli interventi di cui all'articolo 31 in base alla convenzione ivi prevista; nei casi di cui all'articolo 31, comma 3, l'esonero si applica al solo costo di costruzione.
2. Il Consiglio comunale può deliberare la riduzione fino a un massimo del 50 per cento, limitatamente agli oneri relativi alle sole opere di urbanizzazione secondaria per costruzioni residenziali nei Comuni di montagna, con popolazione residente inferiore ai 2.500 abitanti risultante dall'ultimo censimento, che abbiano registrato un saldo demografico negativo al termine del quinquennio precedente.
3. Il Consiglio comunale può deliberare la riduzione fino a un massimo del 50 per cento, limitatamente al contributo relativo al costo di costruzione per le destinazioni d'uso residenziale, servizi, alberghiera e direzionale, nel caso in cui i progetti sottoposti a titolo abilitativo edilizio, oltre a rispondere alle norme in materia di contenimento del consumo energetico, prevedano l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili che assicurino il documentato soddisfacimento del fabbisogno termico minimo previsto dalla legge di settore.
4. Il Consiglio comunale può stabilire, per gli interventi di edilizia sostenibile e risparmio energetico, una riduzione del contributo di costruzione, ove dovuto, in misura non inferiore al 5 per cento dell'importo.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera e) del comma 1 da art. 70, comma 1, lettera f), L. R. 17/2010
2 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 1, L. R. 13/2014
3 Parole soppresse alla lettera e) del comma 1 da art. 7, comma 2, L. R. 13/2014
4 Parole soppresse alla lettera h) del comma 1 da art. 7, comma 3, L. R. 13/2014
5 Lettera i bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 4, L. R. 13/2014
6 Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 5, L. R. 13/2014
7 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 27, comma 4, lettera a), L. R. 25/2015
8 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 27, comma 4, lettera b), L. R. 25/2015
9 Rubrica dell'articolo modificata da art. 36, comma 22, L. R. 29/2017
10 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 36, comma 23, L. R. 29/2017
11 Lettera b ter) del comma 1 aggiunta da art. 36, comma 24, L. R. 29/2017
12 Comma 4 ter aggiunto da art. 36, comma 25, L. R. 29/2017
13 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 6, comma 13, lettera a), L. R. 6/2019
14 Parole sostituite alla lettera b ter) del comma 1 da art. 6, comma 13, lettera b), L. R. 6/2019
15 Parole aggiunte alla lettera h) del comma 1 da art. 6, comma 13, lettera c), L. R. 6/2019
16 Parole aggiunte alla lettera i) del comma 1 da art. 6, comma 13, lettera d), L. R. 6/2019
17 Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 66, comma 2, L. R. 9/2019
18 Parole aggiunte alla lettera h) del comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 14/2020
19 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 111, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
20 Parole sostituite alla lettera b bis) del comma 1 da art. 111, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
21 Parole aggiunte alla lettera h) del comma 1 da art. 111, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
22 Comma 1 bis aggiunto da art. 111, comma 2, L. R. 6/2021
23 Lettera b bis) del comma 1 sostituita da art. 83, comma 5, L. R. 8/2022
Art. 31
1 bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle iniziative previste dagli articoli 17, 22, 24, 25 e 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), nonché alle equivalenti iniziative riconducibili alle norme pregresse in materia di politiche abitative.
2. Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione. I prezzi di cessione e i canoni di locazione determinati nelle convenzioni sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
3. Nel caso di opere dirette a realizzare la propria prima abitazione, le cui caratteristiche siano non di lusso ai sensi delle leggi di settore, il soggetto avente titolo ai sensi dell'articolo 21 stipula con il Comune, per le finalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i bis), una convenzione per l'apposizione del vincolo di destinazione a prima abitazione dell'immobile per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di inottemperanza, l'interessato decade dall'esonero di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i bis), e il Comune è tenuto a recuperare il contributo di cui all'articolo 29 maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi in misura pari al tasso legale.
5. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata sono esonerati dal pagamento del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 9, comma 12, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
2 Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 13/2014
3 Comma 1 sostituito da art. 36, comma 26, L. R. 29/2017
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 36, comma 27, L. R. 29/2017
5 Comma 6 abrogato da art. 36, comma 28, L. R. 29/2017
Art. 32
1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. L'incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del Consiglio comunale in base alle tabelle parametriche di cui all'articolo 29, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, o destinati allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 29, nonché di una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del Consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi 1 e 2, nonché di quelle nelle zone agricole di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a) , venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 4, L. R. 13/2014
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 36, comma 1, L. R. 12/2016
3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 42, comma 1, L. R. 13/2020
4 Parole soppresse al comma 4 da art. 5, comma 3, lettera a), L. R. 13/2023