1.
Tutti i riferimenti alla
legge regionale 5/2007
, parte II, e al regolamento di attuazione della disciplina dell'attivitą edilizia, ai sensi della
legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5
, emanato con decreto del Presidente della Regione del 17 settembre 2007, n. 296, contenuti nelle disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore di cui all'
articolo 68
, si intendono riferiti alla presente legge per quanto compatibili.
2.
Per quanto non disciplinato dal
capo VI
in materia di sanzioni amministrative, si applica la
legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1
(Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.