Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Codice regionale dell'edilizia.
Art. 61
 (Disposizioni transitorie e di coordinamento con le altre leggi di settore)
1. Le definizioni di cui alla presente legge prevalgono, a decorrere dalla sua entrata in vigore, su quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti e adottati e nei regolamenti edilizi comunali.
2 bis. Resta salva la facoltà di adeguamento delle definizioni dei parametri edilizi e delle destinazioni d'uso di cui al comma 1 mediante varianti anche parziali allo strumento urbanistico comunale o al regolamento edilizio. In caso di variante allo strumento urbanistico, la stessa è assoggettata alla procedura di cui all' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 , e deve indicare l'incidenza sulla capacità insediativa teorica residenziale, con la facoltà di modificare, se necessario, gli indici di fabbricabilità. In tali casi lo strumento urbanistico o il regolamento edilizio possono prevedere specificazioni e integrazioni ai criteri di calcolo dei parametri edilizi di cui all'articolo 3 e alle categorie generali delle destinazioni d'uso di cui all'articolo 5, al fine di regolamentare gli interventi sugli immobili preesistenti e gli usi in atto alla data di adozione della variante allo strumento urbanistico o regolamento edilizio.
3. Gli interventi edilizi, le cui istanze o altra documentazione di legge siano state depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti secondo la normativa previgente. Al fine di poter usufruire delle facoltà e delle procedure previste dalla presente legge, è fatta salva la facoltà dei soggetti aventi titolo ai sensi dell'articolo 21di presentare:
a) nel caso di interventi non ancora iniziati: richieste di ritiro delle istanze depositate in forza della normativa previgente, unitamente alla completa documentazione richiesta dalla presente legge per l'intervento richiesto;
b) nel caso di interventi già iniziati: richieste di proroga dei termini o varianti secondo quanto previsto dalla presente legge;
c) nel caso di interventi realizzati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e assoggettati a denuncia di inizio attività in base alla normativa previgente e per i quali sia avviata la procedura sanzionatoria: istanze di sanatoria ai sensi dell'articolo 50, purché gli interventi risultino conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti o adottati alla data di presentazione dell'istanza; le istanze di cui alla presente lettera devono essere presentate a pena di decadenza entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
d) nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, le istanze e la relativa modulistica sono disciplinate secondo quanto previsto dal regolamento comunale.
3 bis. Le domande per il rilascio del permesso di costruire depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), vengono definite sulla base della disciplina previgente.
3 ter. Le domande per il rilascio del permesso di costruire depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità), vengono definite sulla base della disciplina previgente, fatta salva la facoltà, nel caso di interventi non ancora iniziati, di ritirare le istanze depositate in forza della disciplina previgente al fine di presentare una nuova istanza assoggettata alle condizioni vigenti al momento del nuovo deposito.
3 quater. Le domande per il rilascio del permesso di costruire e le SCIA alternative al permesso di costruire depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), vengono definite sulla base della disciplina previgente, fatta salva la facoltà di presentare istanze di applicazione delle nuove disposizioni in caso di titoli non ancora rilasciati ovvero varianti ai progetti assentiti diretti all'applicazione della nuova disciplina di cui agli articoli 39 bis, 39 ter e 39 quinquies.
3 quinquies. Gli interventi da attuare in forza di convenzioni urbanistiche già deliberate alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), rimangono assoggettati alla legislazione edilizia vigente al momento di detta deliberazione, ferma restando la facoltà per gli interessati di optare per l'applicazione della disciplina sopravvenuta in relazione alle opere non ancora realizzate.
3 sexies. I termini quinquennali di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 23, comma 2, come modificato dall'articolo 66, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), e di cui all'articolo 23, comma 4, lettera b), come modificato dall'articolo 6, comma 8, della legge regionale 6/2019, trovano generale e automatica applicazione nei confronti dei titoli abilitativi edilizi in corso di validità alla data di entrata in vigore delle leggi regionali 9/2019 e 6/2019 e dei titoli abilitativi edilizi in corso di validità alla data dell'11 luglio 2016, senza necessità di alcuna comunicazione o richiesta di proroga.
3 septies. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, trova generale e automatica applicazione la proroga di un anno disposta dall'articolo 10 septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nei confronti degli atti abilitativi edilizi in corso di validità alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 21/2022. I riferimenti alle discipline statali ivi disposti vanno intesi riferiti alle corrispondenti discipline regionali vigenti e a quanto in esse previsto. La proroga opera automaticamente alle condizioni di legge, senza necessità di presentazione di alcuna comunicazione o richiesta specifica, e trova applicazione anche per gli ulteriori regimi edificatori normati a livello regionale e non inclusi nella disposizione statale.
3 octies. In relazione alle domande per il rilascio del permesso di costruire o ad altri atti abilitativi depositati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), il Comune applica automaticamente le condizioni di favore disposte dall'articolo 5, comma 3, lettera a), della medesima legge regionale, senza necessità per l'interessato di formalizzare apposita richiesta o comunicazione.
4. I pareri della competente struttura regionale resi unicamente sugli aspetti paesaggistici degli strumenti urbanistici comunali, soggetti alla previgente disciplina urbanistica, ancorché avviati, e che comprendono beni e località vincolati ai sensi della parte terza del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, sono sostituiti da una relazione allegata agli strumenti stessi contenente la valutazione degli aspetti paesaggistici redatta secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), in quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione del Piano.
7. Le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), e l'obbligo di adeguamento previsto dall'articolo 8, comma 1, della medesima legge regionale 15/2007, non trovano applicazione per gli impianti realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del piano comunale dell'illuminazione previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 15/2007.
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 164, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 164, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4 Comma 7 bis aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 21/2013
5 Comma 7 ter aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 21/2013
6 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 11, comma 5, L. R. 13/2014
7 Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 6, L. R. 13/2014
8 Comma 7 quater aggiunto da art. 11, comma 7, L. R. 13/2014
9 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 21, comma 3, L. R. 21/2015
10 Parole sostituite al comma 6 da art. 21, comma 4, L. R. 21/2015
11 Comma 3 ter aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 29/2017
12 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 6, comma 19, lettera a), L. R. 6/2019
13 Comma 3 quater aggiunto da art. 6, comma 19, lettera b), L. R. 6/2019
14 Comma 6 abrogato da art. 6, comma 19, lettera c), L. R. 6/2019
15 Parole aggiunte al comma 3 quater da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 14/2020
16 Comma 3 quinquies aggiunto da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 14/2020
17 Comma 3 sexies aggiunto da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 14/2020
18 Comma 3 septies aggiunto da art. 5, comma 2, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
19 Comma 3 octies aggiunto da art. 5, comma 3, lettera b), L. R. 13/2023