Art. 54
(Ritardato od omesso pagamento del contributo di costruzione)
1.
Il mancato versamento nei termini stabiliti dal regolamento edilizio, o dal permesso di costruire, o dalla convenzione del contributo di costruzione previsto dall'
articolo 29
comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b)
l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla
lettera a)
, il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c)
l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato il termine di cui alla
lettera b)
, il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
2.
Le misure di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1
non si cumulano.
3.
Nel caso di pagamento rateizzato le sanzioni di cui al
comma 1
si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
4.
Decorso inutilmente il termine di cui al
comma 1, lettera c)
, il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi stabiliti dalla legge.
Note:
1Si vedano anche le disposizioni di deroga transitoria di cui all'art. 61, comma 7 ter, della presente legge, come inserito dall'art. 29, comma 1, L.R. 21/2013.