Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Codice regionale dell'edilizia.
Art. 53
 (Intervento regionale nella repressione degli abusi edilizi)
4. Qualora si tratti di interventi di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza titolo abilitativo o che comportano aumento di unità immobiliari ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportano mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita dallo strumento urbanistico, nell'ipotesi di grave danno urbanistico l'Assessore regionale competente, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un commissario per l'adozione dei provvedimenti necessari.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 160, comma 1, L. R. 26/2012
2Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 95, L. R. 27/2014
3Parole soppresse al comma 1 da art. 38, comma 20, L. R. 29/2017
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 38, comma 21, L. R. 29/2017
5Parole sostituite al comma 5 da art. 38, comma 22, L. R. 29/2017