Art. 52
(Interventi eseguiti in base a permesso annullato)
1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o non sia opportuna la restituzione in pristino, l'Amministrazione comunale territorialmente competente applica all'interessato una sanzione pecuniaria pari al valore delle opere o loro parti abusivamente eseguite, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria.
3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli interventi edilizi di cui all' articolo 18 in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.
3 bis. La sanzione di cui al presente articolo non trova applicazione in tutti i casi in cui l'annullamento derivi da fatti imputabili all'Amministrazione comunale che ha rilasciato il permesso di costruire.
3 ter.
La sanzione pecuniaria di cui al presente articolo è ridotta:
a)
dell'80 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 765/1967
;
b)
del 60 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 10/1977
;
c)
del 40 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge regionale 52/1991
;
d) del 20 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 159, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Comma 3 bis aggiunto da art. 159, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Parole soppresse al comma 3 da art. 38, comma 19, L. R. 29/2017
4Comma 3 ter aggiunto da art. 119, comma 1, L. R. 6/2021