Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Codice regionale dell'edilizia.
Art. 50
5. In tutti i casi in cui siano accertate violazioni alle leggi e ai regolamenti aventi incidenza sull'attività edilizia, ovvero alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali, ancorché gli interventi siano riconducibili all' articolo 17 , il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi entro un termine non superiore a novanta giorni. In caso di inottemperanza, la rimozione o la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi sono eseguite a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso.
6. Nei casi previsti dal comma 5 non trovano applicazione le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo.
7. La mancata segnalazione certificata di inizio attività di cui all' articolo 17 non comporta, salva diversa previsione della legge dello Stato, l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 , e successive modifiche. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle altre sanzioni previste dal presente articolo o il rilascio del titolo in sanatoria.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 158, comma 1, L. R. 26/2012
2Parole sostituite al comma 1 da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012
3Parole sostituite al comma 2 da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012
4Parole sostituite al comma 4 da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012
5Parole sostituite al comma 7 da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012
6Rubrica dell'articolo modificata da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012
7Parole sostituite al comma 3 da art. 38, comma 13, lettera a), L. R. 29/2017
8Parole aggiunte al comma 3 da art. 38, comma 13, lettera b), L. R. 29/2017
9Parole sostituite al comma 8 da art. 38, comma 14, L. R. 29/2017
10Comma 3 bis aggiunto da art. 118, comma 1, L. R. 6/2021