Art. 48
(Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici)
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 10, di interventi in assenza di permesso di costruire o di segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire di cui all'articolo 18, o in totale o parziale difformità da essi, o con variazioni essenziali, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio comunale, previa comunicazione all'Ente proprietario del suolo, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.
2. In caso di inottemperanza, la demolizione è eseguita a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso.
3.
In deroga ai commi precedenti l'Ente proprietario del suolo, con provvedimento che dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento degli interventi, può comunicare al Comune la necessità di mantenere gli interventi di cui al comma 1. A tal fine gli interventi devono:
a) essere acquisiti al demanio o al patrimonio con provvedimento dell'Ente dichiarante;
b) non contrastare con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali, con le norme in materia di sicurezza statica, antisismica e antincendio, nonché di rispetto dell'assetto idrogeologico previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'
articolo 17 bis della legge 241/1990.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 38, comma 10, L. R. 29/2017
2 Lettera b) del comma 3 sostituita da art. 16, comma 1, L. R. 9/2025