Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 10/07/2025

Codice regionale dell'edilizia.
Art. 48
 (Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici)
2. In caso di inottemperanza, la demolizione è eseguita a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 38, comma 10, L. R. 29/2017
2 Lettera b) del comma 3 sostituita da art. 16, comma 1, L. R. 9/2025