Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Codice regionale dell'edilizia.
Art. 41
 (Misura di tolleranza)
2. Le variazioni in incremento eseguite all'interno della misura di tolleranza individuata dal comma 1 sono soggette al pagamento, ove dovuto, del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all' articolo 29 . Il pagamento previsto dal presente comma non è dovuto per importi inferiori o uguali a 50 euro.
2 ter. Nel rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime previsti dalla legge regionale 44/1985 , la diversa distribuzione degli edifici o delle unità immobiliari ovvero la variazione in termini di superfici o altezze dei locali non costituiscono difformità rispetto all'elaborato progettuale presentato, purché non comportino modificazione esterna dell'edificio né alterazione della superficie calpestabile.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 13/2014
2Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 13/2014
3Comma 2 ter aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 13/2014
4Parole soppresse al comma 1 da art. 38, comma 1, L. R. 29/2017