Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Codice regionale dell'edilizia.
Art. 15
 (Modifica di destinazione d'uso degli immobili)
1. Si ha modifica di destinazione d'uso, con o senza opere edili, quando si modifica l'uso in atto di un'unità immobiliare, passando da una categoria all'altra tra quelle elencate dall' articolo 5 , per più del 25 per cento della superficie utile dell'unità stessa.
Note:
1Parole sostituite al comma 6 da art. 5, comma 2, L. R. 13/2010
2Parole soppresse al comma 3 da art. 139, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 139, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4Parole soppresse al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 29/2017
5Parole soppresse al comma 5 da art. 35, comma 2, L. R. 29/2017
6Parole aggiunte al comma 6 da art. 35, comma 3, L. R. 29/2017
7Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera a), L. R. 6/2019
8Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 6/2019