Art. 13
(Norme generali per la valutazione dell'attività edilizia)
1.
L'attività edilizia, nell'ambito dell'applicazione del regime edificatorio di cui al presente capo, è valutata considerando separatamente le sue due componenti:
a)
le trasformazioni fisiche attuate attraverso gli interventi così come definiti dall'
articolo 4
;
b)
le modifiche di destinazione d'uso da intendersi come passaggio da una categoria all'altra di quelle elencate all'
articolo 5
.
2.
Ogni attività edilizia, nel caso comprenda entrambe le componenti di cui al
comma 1
o diverse categorie di intervento, è assoggettata al regime edificatorio più rigoroso tra quelli previsti per le singole componenti o categorie di intervento dal presente capo.
3. La commissione edilizia, qualora previsto dal regolamento edilizio comunale, esprime il proprio parere non vincolante sugli aspetti formali, compositivi e architettonici delle opere edilizie e sull'adeguatezza delle soluzioni proposte per ottemperare ai requisiti di legge in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche nel rispondere ai bisogni delle persone con disabilità.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 138, comma 1, L. R. 26/2012