Art. 66
(Rinvio alle leggi statali per violazioni penali, lottizzazione abusiva e atti di trasferimento di diritti reali)
3. In caso di trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 30, commi 2, 4 bis, 5, 9 e 10, del
decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, e successive modifiche.