Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Codice regionale dell'edilizia.
Art. 54
2. Le misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1non si cumulano.
3. Nel caso di pagamento rateizzato le sanzioni di cui al comma 1si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, lettera c), il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi stabiliti dalla legge.
Note:
1 Si vedano anche le disposizioni di deroga transitoria di cui all'art. 61, comma 7 ter, della presente legge, come inserito dall'art. 29, comma 1, L.R. 21/2013.
2 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 103, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
3 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 103, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
4 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 103, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024