Art. 54
(Ritardato od omesso pagamento del contributo di costruzione)
1.
Il mancato versamento nei termini stabiliti dal regolamento edilizio, o dal permesso di costruire, o dalla convenzione del contributo di costruzione previsto dall'articolo 29 comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
2. Le misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1non si cumulano.
3. Nel caso di pagamento rateizzato le sanzioni di cui al comma 1si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, lettera c), il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi stabiliti dalla legge.
Note:
1 Si vedano anche le disposizioni di deroga transitoria di cui all'art. 61, comma 7 ter, della presente legge, come inserito dall'art. 29, comma 1, L.R. 21/2013.
2 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 103, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
3 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 103, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
4 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 103, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024