Art. 40 bis
(Norme in materia di progettazione)
1. La progettazione relativa a interventi di nuova costruzione e, ove possibile, di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo degli edifici con destinazione d'uso residenziale realizzati e gestiti da soggetti pubblici o privati deve prevedere, per gli immobili di almeno due livelli fuori terra, la possibilitą di installare un ascensore o una piattaforma elevatrice raggiungibile mediante rampe prive di gradini e, per gli immobili di almeno tre livelli fuori terra, la possibilitą di installare un ascensore raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
2. La progettazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e degli spazi aperti al pubblico considera ogni accorgimento possibile che migliori la fruibilitą dei locali o degli spazi oggetto di intervento.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 155, comma 1, L. R. 26/2012