Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Codice regionale dell'edilizia.
Art. 39 ter
1. Al fine di favorire la ristrutturazione, la riqualificazione o la realizzazione delle attività ricettive alberghiere su edifici esistenti di cui all' articolo 22 della legge regionale 21/2016, nonché delle strutture destinate a esercizi di somministrazione di cui all' articolo 67 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)), sono ammessi tutti gli interventi di cui all’articolo 4, anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali nei limiti del 20 per cento dei volumi o delle superfici utili e accessorie degli edifici esistenti o già autorizzati mediante rilascio del titolo abilitativo edilizio al 31 dicembre 2018.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 17, L. R. 6/2019
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 66, comma 7, lettera a), L. R. 9/2019
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 66, comma 7, lettera b), L. R. 9/2019
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 9, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 6, lettera a), L. R. 10/2023
6 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 40, comma 6, lettera b), L. R. 10/2023
7 Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 40, comma 6, lettera c), L. R. 10/2023
8 Parole sostituite al comma 4 da art. 40, comma 6, lettera d), L. R. 10/2023
9 Comma 4 bis aggiunto da art. 40, comma 6, lettera e), L. R. 10/2023
10 Parole aggiunte al comma 2 da art. 102, comma 1, L. R. 3/2024