Art. 13
(Norme generali per la valutazione dell'attività edilizia)
1.
L'attività edilizia, nell'ambito dell'applicazione del regime edificatorio di cui al presente capo, è valutata considerando separatamente le sue due componenti:
a) le trasformazioni fisiche attuate attraverso gli interventi così come definiti dall'articolo 4;
b) le modifiche di destinazione d'uso da intendersi come passaggio da una categoria all'altra di quelle elencate all'articolo 5.
2. Ogni attività edilizia, nel caso comprenda entrambe le componenti di cui al comma 1o diverse categorie di intervento, è assoggettata al regime edificatorio più rigoroso tra quelli previsti per le singole componenti o categorie di intervento dal presente capo.
3. La commissione edilizia, qualora previsto dal regolamento edilizio comunale, esprime il proprio parere non vincolante sugli aspetti formali, compositivi e architettonici delle opere edilizie e sull'adeguatezza delle soluzioni proposte per ottemperare ai requisiti di legge in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche nel rispondere ai bisogni delle persone con disabilità.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 138, comma 1, L. R. 26/2012